Nei sussulti a cui è soggetta la cultura del nostro tempo viene troppo spesso aggredito, messo alla prova, sconvolto, ottenebrato questo santuario interiore, cioè l'io più intimo dell'uomo: la sua coscienza
142 risposte a SIETE A CONOSCENZA DELL’ESISTENZA DEI MASSOFISIOTERAPISTI COME FIGURA RIABILITATIVA ALTERNATIVA? PARTECIPATE AL SONDAGGIO ED ASCOLTATE LA TRACCIA AUDIO PER CAPIRNE DI PIU’ SULLA FIGURA DELL’MFT.
Aggiunta di qualche doverosa precisazione (a scanso di equivoci e di malelingue…):
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1 del 28/03/2011 delle ore 13.45 (dal minuto 1.09 in poi) invita a far riferimento direttamente alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo nel nostro settore!
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, BI/TRIENNALI, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
E sempre al punto 4.5 il TAR riconferma la legittimità della nota del Ministero della Salute del 29/10/2010 (che qualcuno ha pure classificato come non vincolante) che alla qualifica Sanitaria del Massaggiatore Sportivo, tuttora prevista e disciplinata dall’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela SANITARIA delle attività Sportive, da NON CONFONDERE con l’OPERATORE del massaggio sportivo, figura cassata dal CDS), possono accedere SOLO gli appartenenti alle professioni SANITARIE cioè MFT e FT: ”il massaggiatore capo bagnino, diversamente dal fisioterapista e dal massofisioterapista, non può diventare massaggiatore sportivo.”
Il Massofisioterspista è e rimarrà sempre professione SANITARIA!!!
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1 del 28/03/2011 delle ore 13.45 (dal minuto 1.09 in poi) invita a far riferimento direttamente alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, BI/TRIENNALI, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
E sempre al punto 4.5 il TAR riconferma la legittimità della nota del ministero che qualcuno ha pure classificato come non vincolante, che alla qualifica Sanitaria del Massaggiatore Sportivo possono accedere SOLO gli appartenenti alle professioni Sanitarie cioè MFT E FT: “il massaggiatore capo bagnino, diversamente dal fisioterapista e dal massofisioterapista, non può diventare massaggiatore sportivo.”
Il Massofisioterspista è e rimarrà sempre professione SANITARIA!!!
Consiglio a tutti i colleghi MFT di fare o rinnovare iscrizione alla FIF (Federazione Italiana Fisioterapisti, unica Federazione come AIFI iscritta al ministero della Salute ma che, al contrario di quest’ultima, tutela e permette iscrizione ai MFT! E poi, a scanso di equivoci, tenere sempre la tessera che vi sarà rilasciata come associato FIF in tasca per ogni eveninza (-; (vedere ultime sentenze e dichiarazioni).
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1, invita a far riferimento alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
ma poi vedrai, aria fritta, sentenza farlocca, ma poi vedremo, e il cds, e poi se, se poi ma, e aifi e la fif, e il ricorsi l’ha chiesto aifi per chiarire competenze, ma però vedrete, ma poi sicuramente… Paolo, cosa vuoi che dica di diverso?
NIKE a quanto scritto da Ginn Fizz non rispondi??? come mai???
Di fronte all’evidenza giuridica FAI SILENZIO? Ti capisco.. cosa potresti rispondere…. NIENTE DI CONCRETO!!!!!!
Ciao ciao
Bene; allora diamo un’aggiornatina alla ns situazione normativa:
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99 ), accordo stato-regioni già firmato e in attesa di avvenuta pubblicazione su G.U.
11) E nella sentenza del TAR LOMBARDIA n. 00676/2011 al punto 4.5 si legge (e puntualmente aifi e i suoi giornalai non ne fanno propaganda): ”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
12) 26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
13) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
QUESTA È LA LEGGE E QUESTI SONO I FATTI!!!! L’INTERPRETAZIONE E LA FUFFA LA LASCIO A TE!!!! TE LA RICORDO CHISSÀ MAI CHE LA IMPARI, CARO GIORNALAIO FALLITO!!!
Il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è espresso chiaramente a riguardo sulla figura SANITARIA del MASSOFISIOTERAPISTA come segue: ”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( cioè FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI e AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1, invita a far riferimento alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue:
E nella sentenza del TAR di Milano si legge:”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
Te lo ripeto, queste intepretazioni lasciale agli avvocati, aifi ed fncm rappresentano rispettivamente fisioterapisti ed equivalenti, devi aspettare il CdS e la vedo buia.
E nella sentenza del TAR di Milano contro i MCB si legge, e puntualmente aifi non propaganda:”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
tom un consiglio
datti all’antica arte del calzolaio
chi me tca i me tac, ti te taca i tac a ti, mi me taco i tachi a mi
anzi una multi arte calzolaio-ombrellaio-arrotino
tra un tacco e un ombrello ti metti via il fardello
Sono nuovo del blog, sono un mcb che sta finendo il percorso biennale e avevo intenzione di aprire qualcosa di mio, alla luce della recente sentenza tar lombardia sembra che questo mi venga precluso, qualcuno mi puo’ dare dei ragguagli?
caspita ma nel depliant che mi è stato consegnato al momento dell’ iscrizione e che ho conservato c’era scritto:
Il percorso formativo è approvato dal Ministero della Salute e inserito nel paragrafo
delle Professioni Sanitarie relative alla Figura abilitante all’esercizio delle
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici opera in autonomia
o con altre figure sanitarie, in regime di libera professione o subordinata, in strutture
sanitarie pubbliche o private.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico, sportivo e del
benessere. E’ in grado di effettuare la propria attività con l’uso degli apparati
elettromedicali in ausilio alle professioni sanitarie o mediche. Il Massaggiatore e
Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della
riabilitazione, esegue i trattamenti con varie tecniche di massaggio ed oltre
all’attività massoterapica svolge altre terapie quali idroterapia e balneoterapia.
Esegue inoltre trattamenti: di prevenzione, in ambito sportivo e del benessere.
Requisiti di ammissione
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado
– Qualifica professionale almeno biennale
Durata del percorso formativo
Corso biennale di 1200 ore + (300 di tirocinio facoltativo) così suddivise:
– 550 ore di teoria
– 450 ore di pratica
– 200 ore di tirocinio (+ 300 ore facoltative)
Titolo rilasciato dalla Scuola riconosciuta e accreditata, previo superamento
dell’esame finale svolto come da normativa della Regione Lombardia
Attestato di abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle
Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli
Stabilimenti Idroterapici con valenza di Qualifica Professionale.
Non mi resta che chiedere spiegazioni alla scuola, non posso lavorare in autonomia e poi la storia degli elettromedicali, non so che dire..
caspita ma nel depliant che mi è stato consegnato al momento dell’ iscrizione e che ho conservato c’era scritto:
Il percorso formativo è approvato dal Ministero della Salute e inserito nel paragrafo
delle Professioni Sanitarie relative alla Figura abilitante all’esercizio delle
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici opera in autonomia
o con altre figure sanitarie, in regime di libera professione o subordinata, in strutture
sanitarie pubbliche o private.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico, sportivo e del
benessere. E’ in grado di effettuare la propria attività con l’uso degli apparati
elettromedicali in ausilio alle professioni sanitarie o mediche. Il Massaggiatore e
Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della
riabilitazione, esegue i trattamenti con varie tecniche di massaggio ed oltre
all’attività massoterapica svolge altre terapie quali idroterapia e balneoterapia.
Esegue inoltre trattamenti: di prevenzione, in ambito sportivo e del benessere.
Requisiti di ammissione
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado
– Qualifica professionale almeno biennale
Durata del percorso formativo
Corso biennale di 1200 ore + (300 di tirocinio facoltativo) così suddivise:
– 550 ore di teoria
– 450 ore di pratica
– 200 ore di tirocinio (+ 300 ore facoltative)
Titolo rilasciato dalla Scuola riconosciuta e accreditata, previo superamento
dell’esame finale svolto come da normativa della Regione Lombardia
Attestato di abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle
Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli
Stabilimenti Idroterapici con valenza di Qualifica Professionale.
Non mi resta che chiedere spiegazioni alla scuola, non posso lavorare in autonomia e poi la storia degli elettromedicali, non so che dire..
sono abbastanza arrabbiato
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA…AAASINOOO!!! Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA… Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA… Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
GINFIZ; SPARATI. Che illusionismo è questo? Dove credi di essere alla festa del paese a far ballare salsicce e frittelle? c’è gente che deve essere accompagnata e assistita psicologicamente in questa catastrofe. E tu gli racconti che va tutto bene? Sparisci dai; lascia perdere lavande e lavandaie; MCB lavora in riabilitazione; eccome se lavora e nessuno gli può dire nulla.
26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
11) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
12) Questa è l’attuale situazione normativa….poi fate voi!!!
la circolare del Ministero in indirizzo n. 101 del 30 dicembre 2010 comunica a queste istituzioni scolastiche che, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, non si potranno più iscrivere alunni alle prime classi dei corsi previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel 2010/2011 in regime surrogatorio, ovvero i medesimi istituti per ciechi non potranno iscrivere alunni al primo anno dei corsi di centralinista telefonico e massofisioterapista;
LE SCUOLE CHIUDONO I BATTENTI, sanati fino al 99, il resto a voi…
Il “massoterapista” inteso come professione sanitaria o comunque come profilo professionale abilitato da norme statali, che operi nell’ ambito della “riabilitazione e/o rieducazione” ad oggi NON ESISTE NELLA MANIERA PIU’ASSOLUTA!!
Pertanto nell’interesse di chi voglia svolgere paventati corsi professionali che rispondano ai requisiti su esposti, lo fa a suo rischio e pericolo poiche’ non aquisisce nessun diploma abilitante a nessuna attivita’ sanitaria.
Quanto chiarito e’ ribadito anche dalla nota ministeriale (1 2/0 9/2 0 0 2 , DIRP/V/0 2/2 7 1 5 ) conseguentemente suggeriamo di distinguere una nomenclatura che in Italia non abilita a nulla.
Esiste invece il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che secondo il REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n.1334
Regolamento per l”esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie. (G.U. Serie Generale n. 154 del 4 luglio 1928) ne stabilisce le mansioni:
ART. 15.
SOLTANTO SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO CURANTE È CONSENTITO AGLI INFERMIERI
DI PRATICARE:
a) MEDICAZIONI DI ULCERI E PIAGHE ESTERNE;
b) MEDICAZIONI VAGINALI E RETTALI;
c) MASSAGGI E MANOVRE MECCANICHE SU ORGANI E TESSUTI DEL CORPO UMANO.
ART. 16.
SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE, GLI INFERMIERI POSSONO ESEGUIRE LE
SEGUENTI OPERAZIONI:
a) PRATICARE BAGNI MEDICALI A SCOPO TERAPEUTICO;
b) PRATICARE INIEZIONI DERMICHE, IPODERMICHE E INTRAMUSCOLARI;
c) ESEGUIRE FRIZIONI;
d) APPLICARE BENDAGGI, IMPACCHI, CATAPLASMI, VESCICANTI, MIGNATTE E
COPPETTE SEMPLICI;
e) PRATICARE LAVANDE RETTALI E VAGINALI
f) SOMMINISTRARE ALIMENTI E FARMACI PER VIA ORALE O RETTALE E COMPIERE IN
GENERE, A SCOPO PROFESSIONALE, LE PRESTAZIONI DI COMUNE ASSISTENZA DEGLI
AMMALATI.
ART. 17.
È VIETATO AGLI ESERCENTI I MESTIERI DI MANICURE E PEDICURE DI COMPIERE
QUALSIASI ATTO O PRESTAZIONE CHE, ESORBITANDO DALLA CURA PURAMENTE ESTETICA
DELLA MANO E DEL PIEDE, RIENTRI FRA GLI ATTI PROPRI DELLA PROFESSIONE DI
MEDICO CHIRURGO.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE PENE PREVISTE DALLA LEGGE PEL REATO DI
ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE SANITARIA.
ART. 22.
È VIETATO A TUTTI COLORO CHE ESERCITANO LE ARTI CONTEMPLATE NEL PRESENTE
REGOLAMENTO DI FARE USO, A QUALSIASI SCOPO E CON QUALSIASI MEZZO, NELLA
INDICAZIONE DELLE ARTI CHE PROFESSANO, DI DENOMINAZIONI E TERMINI CHE NON
SIANO LA RIGOROSA, LETTERALE RIPRODUZIONE DI QUELLI USATI, NELLA DESIGNAZIONE
DELLE ARTI STESSE, DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
È UGUALMENTE VIETATO AI SUDDETTI ESERCENTI L’USO DI ABBREVIAZIONI ED
AGGIUNTE A TALI DENOMINAZIONI CHE POSSANO COMUNQUE INGENERARE ERRORI ED
EQUIVOCI SUL CONTENUTO DELLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE CUI I MEDESIMI SONO
AUTORIZZATI IN FORZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
LE DISPOSIZIONI DEI DUE COMMI PRECEDENTI SONO APPLICABILI ANCHE AI
PROPRIETARI DELLE AZIENDE NELLE QUALI SI ESERCITINO LE ARTI CHE VI SONO
INDICATE QUANDO SIANO PERSONE DIVERSE DAGLI ESERCENTI LE ARTI STESSE.
I CONTRAVVENTORI SONO PUNITI CON L’AMMENDA FINO A L. 300.
IN CASO DI RECIDIVA L’AMMENDA NON SARÀ INFERIORE A L. 200.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Percio’ non si puo’ usare la parola professione di massoterapista che non esiste, ma bisogna usare arte ausiliaria delle professioni sanitarie- massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
ECCO QUANTO SCRITTO SU NONSOLOFITNESS.IT E NOI FISIO DOVREMMO RIFLETTERE SU QUANTO DETTO
allooooooraaaaa, ho avuto il piacere di farmi un giro per le belle zone di Perugia e dintorni ( vi consiglio un salto a Castiglione del Lago, piccolo paesino sulle rive del Trasimeno) e di fare due chiacchiere con un amministrativo del Fermi.
Posso dire che ho apprezzato molto la chiarezza con cui mi è stata data risposta ad ogni mio quesito e la pazienza e cordialità con cui sono stato accolto.
Riassumendo brevemente e molto probabilmente ripetendo concetti che su questo blog ormai sono ben chiari, l’impiegato amministrativo mi ha detto questo:
– tutti i MFT pre 99, possono svolgere le medesime mansioni dei FT, così come definito dalla legge che ha introdotto il corso universitario di FT.
– la legge 403/71 che definisce la figura del MFT non è stata abrogata e quindi è ancora valida.
– i MFT post 99 non possono operare nella riabilitazione di pazienti con problemi neurologici. tutto il resto del mansionario del FT può essere svolto.
– la figura del MFT (anche post 99) è riconosciuta dal Ministero della Salute, come quella del MCB, e la scuola Fermi di Perugia, continua ad attivare corsi perchè la Regione gli da il permesso legale di farlo, con la famosa sentenza del Tar dell’Umbria.
– il MFT (anche post 99) può aprire partita iva e studio di Massofisioterapia trattando sia pazienti in salute con massaggi benessere (estetici), sia pazienti con patologie (algie e paramorfismi ad esempio), sotto prescrizione medica di adeguata terapia.
– il MFT esiste ancora poichè ricoprirebbe quella figura deputata all’arte del massaggio, che il FT non ricoprirebbe, essendo invece più specializzato in tecniche di riabilitazione. ecco il perchè la figura del MFT non è stata riordinata.
BENE: ci tengo a specificare che quanto riportato, non è il mio pensiero, ma solo il sunto di quanto mi è stato spiegato dal personale della scuola.
DETTO QUESTO, vi espongo l’idea che mi sono fatto io:
1) la scuola è interessante: ci sono 250 ore all’anno di tirocinio obbligatorio (500 ore l’ultimo anno) da svolgere presso una struttura ospedaliera pubblica o un ambulatorio privato, che garantiscono la possibilità reale di imparare da professionisti del settore il mestiere. la pratica non si può falsificare, a meno che uno sia un cazzone che non ha voglia di imparare e impegnarsi nemmeno quando lo mettono davanti al caso concreto.
ci sono poi altre 200 ore circa all’anno di esercitazioni pratiche presso l’istituto Fermi e altre 300 ore di lezioni teoriche. ho dubbi sulla teoria: non essendo la frequenza obbligatoria e non riuscendo a seguire tutte le lezioni, il rischio è quello di frequentare più volte le stesse lezioni e di andare all’esame con una preparazione ridotta. anche in questo caso, la differenza la fa la coscienza del singolo di prepararsi seriamente studiando a dovere.
2) la normativa, al di là di quanto esposto dalla scuola, non è così chiara. Ho fatto un salto sul sito del Ministero della Salute e la figura del MFT non l’ho trovata, se non all’interno di tutte le leggi, decreti e sentenze che ne parlano senza mettere chiarezza sulla sua legittimità.
la mia idea personale è che il MFT sia una figura “border line” che lavora ancora grazie alle sentenze “in extremis” del TAR dell’Umbria e del non riordinamento della figura del MFT non vedente che, per estensione logica, abilita ancora anche il MFT vedente.
c’è insomma una precarietà legislativa che mi mette a disagio sulla scelta di questo percorso, perchè ciò che oggi vale e passa, per il rotto della cuffia, domani potrebbe essere delegittimato.
le iscrizioni sono aperte già da ora, ma mi do tempo fino a ottobre 2011 per decidere se cominciare la scuola o meno: ho deciso di dare in mano la questione ad un avvocato che studierà le leggi e ricostruirà la storia del contenzioso tra Stato e Regioni e Stato e scuole professionali di MFT, così da avere un parere a riguardo il più obiettivo e imparziale possibile.
mi metterò in contatto con il ministero della Salute per avere qualche informazione aggiuntiva in merito all’esistenza o meno della figura del MFT: l’impiegato stesso del Fermi mi ha invitato a prendere contatto con il Ministero per avere conferma di quanto da lui esposto.
vorrei aggiungere una cosa: da quanto emerso durante la conversazione con l’impiegato e in generale trattando dell’argomento, quello che più interessa allo Stato italiano (per ora almeno) è che il MFT, il MOS, il MCB PAGHINO LE TASSE emettendo regolare fattura per le prestazioni date.
il problema dell’abusivismo emerge il più delle volte di fronte a casi di operatori (senza manco il diploma professionale) completamente sconosciuti al fisco che per la legge rappresentano un vero danno per la società. detto questo, non intendo affermare che ciò sia un bene: pagare le tasse non significa dare un servizio di qualità, o, peggio, avere le competenze per fare ciò che si fa.
in questi mesi avrò modo di meditare sul da farsi e capire se sta benedetta legge 403/71 protettrice dei MFT ha davvero ancora valore.
MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
non capisco tutta questa rabbia…..
voi siete ultralaureati, noi no…..
voi sapete di tutto e di più, noi no…..
fateci fare i nostri massaggi e la nostra fisioterapia e non rompete il c@%%o, esistiamo in base ad una legge mai abrogata, rassegnatevi. punto.
Non capisco perchè la mia associazione (AIFI) non è disponibile a voler equiparare tutti i massofisio fino ad oggi con la promessa però di riordinare la figura una volta per sempre. Sarebbe la cosa più obiettiva che si possa fare. L’appello è rivolto alla mia associazione di categoria
ho sentito i commenti del solito lino ignorants, l’accordo non ancora ratificato stato regioni, creera’ un problema di anticostituzionalita’ che creera’ tanti di quei danni che torneranno indietro come boomerang a chi ha pensato di risolvere i problemi con il solito colpo di spugna
Considerando che parecchii TDR con corso biennale e senza licenza media superiore con il decreto del 2000 siano stati resi equipollenti al FT laureato!
Gin, tu non puoi nemmeno immaginare quanti TDR senza licenza media superiore e spesso solo con corso biennale siano passati equipollenti a FT laureato! Che scempio!
26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
11) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
Fisiolab, non è una batosta a tutti i Fisio ma solo a quei 4 gatti giornalai indottrinati che sparano gratuite falsità e calunnie! Non penso che tu possa appartenere a quest’ultimo esiguo e puerile gruppo!
Le tue provocazioni non mi toccano minimamente anche perchè meriteresti le solite risposte a cui ormai sei quotidianamente abituato! Inutile aggiungere altro!
Sono felice che la prendi sportivamente e ti fai le tue ragioni, ragioni che presto si scontreranno con la realtà e la realtà la conosci benissimo.
Buona fortuna, ne necessitate.:)
30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
Sentenza TAR Umbria 340/2001:
1) il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
2) che una figura professionale con formazione di livello non universitarion el settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista.
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE, non arte ausiliaria!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
mi dispiace per te ma quella legge è per tutti i massofisioterapisti anche perchè (te lo dico perchè purtroppo sei ignorante e non è colpa tua) come farebbe ad esistere tutti i massofisio senza quella legge? tu purtroppo sei ignorante…non conosci quel poco di diritto che serve …mi dispiace caro Luigi e scommetti tutto quello che hai…perderai tutto. CIAO LUIGINO!!!! AVVISA QUELLI CHE TI DICONO DI SCRIVERE QUESTE COSE CHE SIETE FINITI VOI…
Lino; ho letto la tesi del tuo amico riccardo sull’elefante; digli che è una ca………e che è meglio che non la porti…….è già pubblicata sul web; se la porta verrà contestata. Ridi adesso batillo!!!!!
Infatti hanno dato vita alla legge, mettiti l’animo in pace, è finita, quella legge era per ipovedenti e non per parassiti, vedrai, il tempo di divulgarla (ci vorrà qualche setttimana) e ve ne andate a zappare.
Io sono pronto a scommerci tutto, faresti altrettanto? Siete operatori d’interesse sanitario, nulla di più, è FINITA.
Poi ti vuoi illudere, vuoi illudere gli altri, fa pure.
T’INSEGNO UNA COSA VISTO CHE SEI IGNORANTE IN MATERIA: LA CONFERENZA STATO-REGIONI NON PUO’ GIURIDICAMENTE ANNULLARE UNA LEGGE CHE AD OGGI NON E’ STATA ABROGATA. I MASSOFISIO ESISTONO AI SENSI DELLA LEGGE 403 DEL 1971 …PARLO DI LEGGE, SAI CHE CI SONO DIFFERENZE ABISSALI TRA CONFERENZE STATO-REGIONI E LE LEGGI???? E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE ATTUARE ALMENO PER I MASSOFISIOTERAPISTI E MASSAGGIATORI SPORTIVI QUELLO CHE DICONO NELLA CONFERENZA. LEGGI UN PO’ DI DIRITTO CARO GIGI…
ortis E’ FINITA!!! Inventane un altra…buona lettura e non tavisate o inventate, vi fate solo del male
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini :
Art. 1 .
Campo di applicazione
1 . Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n . 761, allo stato giurjdicq„,dei
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dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se
del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari di cui all’art . 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n . 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi .
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell’esercizio
professionale, sia subordinato sia autonomo .
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art . 4,
comma 1, della legge n . 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26
febbraio 1999, n . 42 .
Art. 2.
Criteri di valutazione
1 . Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario è valutato, in ogni caso,
sulla base dei seguenti parametri :
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo ;
b) esperienza lavorativa .
2 . Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle
contenute nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi .
3 . Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di
formazione pratica . Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno .
4 . L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività
coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si
chiede l’equivalenza .
Tale attività deve essere stata svolta
per un periodo
di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di
stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro,
dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche
ricoperte . La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attività e le eventuali qualifiche ricoperte . Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la
dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla
seguente documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I .V.A riferita agli anni di attivita’ dichiarata ;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata ;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione .
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Art. 3 .
Attribuzione punteggio
1 . La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall’applicazione dei
parametri di cui all’allegato A . Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è
riconosciuto equivalente . Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il
titolo non può essere dichiarato equivalente . Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in
base a criteri individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca .
Art. 4.
Finalità ed effetti del riconoscimento
1 . II riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
che autonomo .
2. L’accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente .
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo
trattamento economico .
Art. 5
Titoli ammessi alla procedura di valutazione
1 . I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza
devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari
stessi, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e s .m.i ., e iniziati entro il 31 dicembre 1995 .
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art . 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n . 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla successiva
valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge
26 febbraio 1999, n . 42 che, in conformità all’ordinamento allora vigente, abbiano consentito
l’esercizio professionale .
Art. 6
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
1 . Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza di cui al presente, ..acpo o i
seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasci
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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
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a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art . 6 D.P .R . n . 225/74) ;
b) Infermiere psichiatrico (art . 24 del R .D . 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046) ;
c) Puericultrice (artt . 12 e 13 I . 19 luglio 1940, n. 1098) ;
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale : art. 99 T .U .L .S. R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992) ;
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale : art. 99 T.U.L.S . R.D . 27
luglio 1934, n . 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992) ;
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica ;
g) Titoli di m assofis iotera pista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n .
42,
h) Massaggiatori (art . 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) ;
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art . 99 T .U .L.S. R.D. 27 luglio 1934, n . 1265) ;
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n . 1099 sulla “Tutela sanitaria delle attività
sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità) ;
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore
professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n . 42 ;
I) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie ;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N .L. ANISAP) ;
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n° 95,
furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato
dal Decreto del 25 febbraio 1971, n . 124, articolo 10 e dal D.M. n° 19 del 12/12/1990 .
Art. 7
Procedura
1 . La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato, che deve
essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la
valutazione ai fini dell’equivalenza .
2 . Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di pubblicità che riterrà più idonee in
ordine alle modalità di presentazione delle istanze .
3 . Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui
corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo
successivamente gli atti al Ministero della Salute .
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province
Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo .
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Minist”-4g114
Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss . della legge 7 a ,1,
p 199c
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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
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n . 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato
dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma . In ogni
caso, dovrà essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha
curato la fase iniziale dell’istruttoria .
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi può essere sentito anche un rappresentante designato
dall’Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l’equivalenza si
riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente
accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e
le priorità che riterrà opportuno individuare .
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia già pronunciata su fattispecie
identiche a quelle oggetto di valutazione . In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni già adottate .
Art. 8
Termini
1 . II procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento
espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento .
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle
Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento .
Art. 9
Clausola di invarianza
1 . Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
Art. 10
Recepimento
1 . II presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
dei Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca .
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CONFERENZA PERMANENTE PER IRAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Art. 11
Abrogazioni
1 . L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep . n. 2152, recante i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
1. Il possessore di un titolo, per il quale non è stato chiesto il riconoscimento di equivalenza o per il quale il riconoscimento stesso non è intervenuto, se svolge la sua attività professionale in regime di lavoro dipendente conserva l’attuale posizione rivestita; se svolge l’attività in regime di lavoro autonomo continua ad esercitare l’attività professionale strettamente correlata al titolo posseduto.
Linotti o mille nik; mettici la faccia; quando parli; visto che sei così arrogante. Io sono un MFT di vecchia formazione e non vedo l’ora che i furbetti spariscano dalla scena sanitaria per lasciare il posto al nuovo che avanza. Avete avuto abbastanza da questo sistema pachiermico e vetusto nel suo procedere verso la giustizia. Fattene una ragione; scogli quella banda di illusi. hahahahah
Hai voglia di offendere, E’ FINITA, fattene una ragione, il cds confermerà e qualora non dovesse (cosa che non sta nè in cielo nè in terra) è comunque finita, il mansionario è partito, in europa non ci siete, E’ finita per davvero, illuditi ed illudi ma ti fai e fai del male a chi ci crede, è così che doveva andare, resta di “lavorare” nell’anonimato fino a quando non vi beccano, PACE E BENE.
AVETE PERSO TUTTO, ADDIO!
Lino sei una capra, e scrivi le stesse cose (col copia e incolla) che scrive un’altra capra di nome “moretti” che scrive sul forum di nonsolofitness. Siete per caso lo stesso caprone?
Lino; l’unica cosa che vige è una grande confusione nelle tua testa. Continua così che sei una necessità; però ogni tanto fermati a riflettere quanto sei zimbello e pensa che se il cds sputerà ( e ci sputerà ) sulle tue elucubrazioni da pipino mammoso e verrà fuori il tuo vero nome; dovrai emigrare per la vergogna. Se speri di terrorizzare i colleghi con questo imperversare sui forum; scordatelo; noi abbiamo le palle. E per il DM 76? ciuccia; te e quei hazzoni che credono ma non vedono, perchè al gabbio ci stanno andando loro. MFT professione saniaria!!!!! cambia le foto su facebook………..
Ora, ci facciamo 4 risate. Cercasi biennale post 96 che svende studioooooo. Ci sarà una taglia per chi denuncia un abusivo adesso che c’è l’inequivocabile eincontrovertibile metro di misura per determinare se uno è o non è abilitato?
E’ dura da mandare giù.. dopo il ’99 il buio totale. Quando si fanno promesse, bisogna metabolizzare bene…
Il Decreto sull’equivalenza sancisce la fine della professione e del D.M. 76 in quanto Mft post non è più conciliabile con la professione e con l’attività del fisioterapista.
Non potrà più compiere tutti quegli atti che sono propri della professione di fisioterapista, elettromedicali inclusi.. e credo anche dei MCB che hanno un profilo superiore..
Per il personale biennale (finalmente) dichiarato equivalente come per i triennali tutti pre 99, il DM 76 non è ormai più necessario dato che per loro vige il D.M.741/94 del fisioterapista.
Buona fortuna..
Dimmi i positivi, ma sai cosa significa questo accordo e dare il via alla legge 92? Ti sei reso conto o no? fattelo spiegare, significa equivalenza fino al 99 ed il resto nel benessere, questo significa, ma credi mi faccia piacere?
Ma ammazzati capra. La tua associazione non iscrive mft diplomati dopo il 2006. L’unica associazione che tutela tutti i mft, senza distinzione alcuna, e’ l’aimfi. Ti e’ chiaro capra? Gli elettromedicali non li puoi usare? Questo ti meriti capra. Vuol dire che sei iscritto all’associazione sbagliata. Ti saluto caprosamente.
FNCM?????
Siete solo dei poveri venduti.. prima citate il fermi (che forma mft) e poi chiedete al Ministero del perchè i mft sono fuori dallelenco delle fig sanitarie!!!!
john tu dice che non sai cosa ci aspetta????
AH…AH….AH.. Sei tu che ancora non hai capito niente su cosa ti aspetta.
Risentiuamoci tra un pò di mesi e vediamo chi riderà e chi piangerà.
Un consiglio……. non illuderti gia da adesso!
Dalla Federazione Ciclistica Italiana
A seguito della delibera del Consiglio Federale del 27 novembre 2008, il tesseramento dei massaggiatori è stato adeguato in coerenza con le normative di legge attualmente in vigore.
Il tesseramento con la qualifica di massaggiatore dovrà pertanto essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:
• L’interessato al tesseramento con qualifica di massaggiatore dovrà inviare, direttamente o tramite il Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza, una richiesta alla Commissione Tutela della Salute unitamente ai documenti comprovanti i requisiti di legge previsti.
• La Commissione Tutela della Salute provvederà alla verifica dei suddetti requisiti, nonché alla successiva eventuale concessione del nulla osta al tesseramento dell’interessato.
• Il nominativo del massaggiatore cui viene concesso il nulla osta verrà inserito in apposito “elenco massaggiatori tesserabili” pubblicato sul sito federale alla voce tutela della salute. Tale elenco dovrà essere consultato dal Comitato Regionale o Provinciale preventivamente alla validazione del tesseramento.
Nello specifico si segnala che i requisiti per il tesseramento con la qualifica di massaggiatore previsti dalla legge sono costituiti da diploma autenticato, da individuarsi tra uno dei seguenti titoli:
1) massaggiatore sportivo, diploma rilasciato ai sensi della legge del 26 Ottobre 1971 n° 1099;
2) massofisioterapista, diploma rilasciato ai sensi della legge 19 Maggio 1971 n° 403;
3) fisioterapista, diploma rilasciato ai sensi del DM del 14 settembre 1994 n° 741, e titoli equipollenti ai sensi del DM del 27 luglio 2000;
Nel merito di quanto sopra, con esclusivo riferimento al tesseramento nell’ambito delle categorie professionistiche, si rende noto che non esiste più la qualifica di assistente massaggiatore.
N.B. SI PREGA DI INVIARE UNA COPIA LEGGIBILE DEI DIPLOMI E UN RECAPITO E-MAIL AL QUALE ESSERE CONTATTI.
Sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha escluso ogni carattere fuorviante delle informazioni medesime ed in particolare quelle riguardanti la natura di professione sanitaria dell’attività del massofisioterapista ove ha appunto garantito e chiarito che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal Ministero della Salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatori massofisioterapisti, di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all’esercizio della relativa professione.
QUELLA DEL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE NON RIORDINATA APPARTENENTE ALL’AREA RIABILITATIVA ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE DELLO STATO , LA 19 MAGGIO N°403/71, E LE RELATIVE MANSIONI SONO CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976, COME CONFERMATO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE E COME PER ALTRO CHIARITO NUOVAMENTE ED ESPLICITAMENTE NELLA SENTENZA TAR UMBRIA 15/01/2010 N. 00005 AL PUNTO 10.2
OVVERO COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Poco tempo un’azienda solleva il problema di impiegare un massofisioterapista con titolo conseguito nel 2001 al termine di un corso di durata biennale. Una circolare del Ministero della Salute risponde e spiega quanto segue:” a tal proposito, in via preliminare, si osserva che, come riportato nella citata nota, il titolo di cui trattasi non può considerarsi equipollente a quello di fisioterapista posto che gli unici titoli che hanno tale valenza sono, ai sensi della legge 42/99, solo quelli triennali conseguiti prima dell’entrata in vigore della citata legge.
TUTTI GLI ALTRI TITOLI DI MASSOFISIOTERAPISTA (A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL CORSO) SE CONSEGUITI NELL’AMBITO DI CORSI REGOLARMENTE AUTORIZZATI DALLA REGIONE DI COMPETENZA, PUR NON ESSENDO EQUIPOLLENTI ALLA LAUREA IN FISIOTERAPIA ABILITANO COMUNQUE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA LEGGE 403/71.
PER QUANTO ATTIENE, INVECE, ALLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SSN, SI RAPPRESENTA CHE LE STESSE SONO ANZITUTTO TENUTE A RISPETTARE I REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IDONEITA’ DELLE STRUTTURE E TIPOLOGIA DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI DIVERSI REPARTI. SE DETTI REQUISITI SONO SODDISFATTI, NULLA OSTA CHE, IN AGGIUNTA AL PERSONALE CHE LA LEGGE INDIVIDUA COME NECESSARIO, SIANO ASSUNTI E TROVINO IMPIEGO ANCHE I MASSOFISIOTERAPISTI!!!!!!!!!!!!!!
Con questo mio caro “Luca” ti ho sciolto ogni dubbio con UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE A CUI OVVIAMENTE NON PUOI RISPONDERE DIVERSAMENTE.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE…CHE SIA CHIARA UNA VOLTA E PER TUTTE QUESTA VICENDA.
Dovete decidervi se hanno valore le circolari o no, tuttavia dopo il tar che ha sentenziato essere il mft OPERATORE D’INTERSSE SANITARIO attendiamo il cds e la questione sarà definitivamente chiarita, fino ad allora restano tutte chiacchiere-
Una risposta a chi parla di mft come figura vetusta, siamo nel 2009!!!
REPUBBLICA ITALIANA N. 2363/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2313 REG.RIC.
……..Come ha recentemente chiarito anche la Corte costituzionale (v. la sentenza n. 179 del 30 maggio 2008), la figura di “massaggiatore sportivo” è tuttora prevista e disciplinata dall’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive). La disposizione riserva al Ministero della sanità (ora “del lavoro, della salute e delle politiche sociali”) l’istituzione dei corsi e la disciplina dell’ordinamento didattico per l’esercizio dell’«arte di massaggiatore sportivo».
La competenza statale è, d’altronde, confermata dall’art. 6 della L. 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), il cui primo comma attribuisce al Ministro della sanità (attualmente, del lavoro della salute e delle politiche sociali) il potere di ricondurre le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente ad una delle professioni disciplinate dalla stessa legge. Ai corsi di massaggiatore sportivo previsti dal citato art. 8 della L. 1099/1971 possono accedere esclusivamente i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’art. 1 della L. 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione sanitaria e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti), ovvero i soggetti già abilitati all’esercizio di una professione sanitaria……..
Ciao Jimmy …. sai a volte penso che voi fisio siate, dopo tutto, degli essere umani. Ma c’è sempre “uno” (TIPO TE…) della categoria che poi riesce a distruggere questa mia idea facendomi ricadere nella totale convinzione che, in realtà, appartenete ad un’altra specie tipo dei quadrupedi ruminanati con forti atteggiamenti simil-frustranti.
Fattene una ragione gli MFT sono e rimarrano una figura riabilitativa sanitaria a tutti gli effetti… quindi impara ad accettarlo e a conviverci pacificamente.
Oppure lo psicologo potrebbe essere una soluzione….
Non illuderti Jimmy. Abbiamo gia’ avuto troppe delusioni. Aspettavamo anche la sentenza del cds del 2007 e sappiamo tutti come e’ finita. Vogliamo parlare dell’antitrust che si e’ pronunciato DOPO il tar Umbria? La vedo nera per noi fisio…
Il cds a tal proposito deve ancora pronunciarsi, e se conferma la sentenza tar umbria (impossibile non confermarla) sarete al di sotto delle arti ausiliarie, vai a fare l’estetista cosi fai meno danni.
peccato però che tar, antitrust e Cds hanno “sfornato” sentenze a favore dei massofisio fino ad oggi….e sulle sentenze non esistono le opinioni…”verba volant scripta manent”
Ragazzi c’è poco da fare…secondo uno specifico decreto ministeriale e con le tante sentenze a favore del massofisioterapista, IL MASSOFISIO E’ E RESTERA’ UNA PROFESSIONE SANITARIA RIABILITATIVA. I fisio purtroppo non leggono le sentenze e non conoscono…consiglio di leggere la sentenza del Consiglio di Stato 5225 del 2007 che si è espressa a favore dei masso-fisioterapisti stabilendo che la professione è ancora valida e resta configurata nei termini del vecchio ordinamento e con essa i relativi corsi di formazione.
ciooo “gigilatrottola” vedi il blog come ti ha ripreso???? lo so da fisio è difficile scrivere un italiano che non contenga offese di vario genere… tu però non ti avvilire continua a provare forse la prossima volta riuscirai a farcela !!!
Riflettendoci e’ possibile che tu possa aver bisogno di una logopedista se vuoi posso informarmi a Milano e vedo chi posso trovare …. anche se sinceramente nel tuo caso avresti bisogno più di un miracolo.
Ciaooo
gigi ma dopo tante mazzate nei denti perchè non prendi in seria considerazione la possibilità (nel tuo caso liberatoria) del suicidio tanto come fisio neanche servi a niente…e per quello che scrivi fai pure ridere!!!!
Vero, come e’ vero che dopo la sentenza del TAR l’antitrust ha ribadito con una sentenza che il massofisioterapista e’ una professione sanitaria. Povera AIFI che riceve ancora in faccia un bel boomerang. Ciao Gigi. Al nostro prossimo fallimento. Ormai noi fisio ci siamo abituati!
Vero, com’è vero che l’ultima sentenza tar li ha declassati ad operatori di interesse sanitario, se confermata al cds andate a pulire i cessi se va bene!
SOLO PER RICORDARE A CHI CI SA SOLO PARLARE SENZA CONOSCERE LA VERITà GIURIDICA:
QUELLA DEL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE NON RIORDINATA APPARTENENTE ALL’AREA RIABILITATIVA ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE DELLO STATO , LA 19 MAGGIO N°403/71, E LE RELATIVE MANSIONI SONO CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976, COME CONFERMATO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE E COME PER ALTRO CHIARITO NUOVAMENTE ED ESPLICITAMENTE NELLA SENTENZA TAR UMBRIA 15/01/2010 N. 00005 AL PUNTO 10.2
OVVERO COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
“Barbarella” il tuo commento è stato modificato e sei pregato di contenerti nei futuri commenti (se vorrai farne altri), ricordandoti che lo stesso concetto si può esprimere anche evitando le offese. Grazie
Masso 2007 ora ho capito… qua l’unico ignorante sei solo tu!!! finalmente svelato l’arcano (ma poi neanche tanto…)!!!
l’unica speranza unirci agli mcb??? vai a vederti le varie (e sono tante) sentenze e aspetta quella del presidente del repubblica e poi ne riparliamo….
poverino… mi dispiace per te che per parlare su questo blog devi spacciarti per masso.
Fatti aiutare da uno bravo!!! ce ne sono tanti … io ne conosco uno che ha aiutato molta gente nel tuo stesso stato (spesso fisio). Se vuoi ti do il cell???
Masso tu sei sempre il solito che scrive sul blog del comitato nazionale massofisioterapisti. Un venditore di corsi di MCB che pubblicizza spudoratamente un nota scuola di Bergamo che promette una riconversione da MFT (professione sanitaria con titolo triennale) a MCB (ausiliari con titoletto biennale con un mansionario che non si capisce e che non possono nemmeno accedere ai corsi per massaggiatori sportivi). Ti sei proprio ridotto male. E ti rammento che la sentenza del garante e’ successiva a quella del TAR, la quale comunque menziona il nostro mansionario (DM 76).
Caro fabio altro che mft+mcb.. continua pure a delirare intanto l’ultima sentenza rilevante è questa dell’ANTITRUST che ha ribadito:
Sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha escluso ogni carattere fuorviante delle informazioni medesime ed in particolare quelle riguardanti la natura di professione sanitaria dell’attività del massofisioterapista ove ha appunto garantito e chiarito che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal Ministero della Salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatori massofisioterapisti, di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all’esercizio della relativa professione.
Dell’equipollenza ce ne …. (bhè …avrai capito!!!) anche perchè tra un pò arriveranno altre sorprese ma non come quelle che indichi tu , diciamo che saranno un bel pò più serie e attendibili.
Paolo; credo che le sorprese le avrai tu e quelli che hai illuso di avere un futuro. Siamo già stati dequalificati in tribunale a inteesse sanitario e l’unica via ancora percorribile / ma non so per quanto ) credimi è riconvertire il titolo in MCB……
Li stanno licenziando i mft nei centri accreditati ed i giudici danno ragione a chi fino ad oggi li ha sfruttati, licenziati perchè non equipollenti. http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565
intanto il riordino non prevede certe l’equipollenza ma una sorta di nuova figura in cui far confluire mft e mcb, ringraziate le ass. di categoria.
Ciao LALLO….
Complimenti per la morale, ti potrò sembrare cinico ma la realtà che descrivi è quella che tutti (sm, mft) ci auguriamo si concretizzi ma che NON ESISTE …
Quello che descrivi è la tua esperienza e forse di qualche altro ma generalmente la correttezza tra categorie come le nostre rimane un’utopia con qualche eccezione che conferma la regola!
Le leggi???? l’unico modo per difendersi da continui controlli che… guarda caso… assediano i mft E NON I FISIO …perchè secondo te? ti sembra corretto?
pensa che in città come MILANO i mft (e se conosce le leggi saprai, alla faccia di chi dice il contrario, che siamo legittimati a lavorare su privati e convenzionati asl) che molti centri interessati ad assumere mft si sono bloccati nel farlo perchè l’asl non permette di far lavorare i mft sui convenzionati asl ma solo sui privati. TI SEMBRA CORRETTO??? EPPURE SIAMO LEGGITTIMATI? Chi lo sa …. probabilemte l’AIFI come al solito centrerà qualcosa.
Questa è la cruda verità in cui i mft vivono senza contare gli sm (sono anche scienze motorie) che non hanno neanche una loro identità da poter difendere.
E’ BELLO QUELLO CHE RACCONTI MA SE LO FOSSE PER TUTTI…..
AH…. AGGIUNGO…. I LIBRI LI PRENDO E SOPRATUTTO LI APRO MA DOVRò PUR DIFENDERMI DA QUESTI ESALTATI (ESCLUDENDO CHI NON CI SI SENTE…)
Ma possibile che dovunque si vada ci sono sempre le stesse lamentele??? Ogni sito è pieno di fisioterapisti, massofisioterapisti e sm frustrati che non hanno un cavolo da fare e che insultano il prossimo… A me sembra inutile tutto ciò… Io, sm, lavoro tranquillamente con almeno una decina di fisioterapisti e mft. In 1 anno che lavoriamo insieme, vi giuro che non abbiamo mai avuto nulla da dire nei confronti della professionalità dell’altro. Ci occupiamo delle stesse cose alla fine, ma con ottiche ed in momenti diversi. Ad esempio, un paziente con ricostruzione dell’anca, il fisio OVVIAMENTE fa il suo lavoro di riabilitazione, cioè lo mette in piedi, poi entro in campo io affiancandolo, cioè redigo un piano d’allenamento specifico per abilitarlo nuovamente alla vita di tutti i giorni fino a che il fisioterapista non finisce il suo lavoro ed il paziente lo prendo solo io per massimizzare il suo benessere con l’attività motoria e la prevenzione. Il massofisioterapista, lavora a stretto contatto con tutti e due, aggiungendo una visione diciamo olistica del processo di riabilitazione. Son capitato su questo sito quasi per caso, e di certo il mio tempo libero non lo passo a insultare colleghi, ma credetemi, da quello che leggo all’università, ma anche lafamiglia, dovrebbero insegnare il buonsenso e la collaborazione tra gli individui e quindi tra le varie figure professionali. Una stronzata (scusatemi il termine) è far ricorso a leggi e sentenze… vi ricordo che la nostra professione (io la chiamo missione) è il benessere del paziente, utente che si rivolge a noi e non cercare di fare l’avvocato (del diavolo). Che i fisio si sentano superiori alle altre figure è una leggenda… a me non è mai successo, anche se in alcuni contesti potrebbero anche sentirsi superiori io penso che nei fatti bisogna essere superiori, non nelle sentenze/leggi!
D’altro canto, per i fisio, sentirsi minacciati da mft e sm vuol significare per loro (quei pochi che si sentono minacciati) non sentirsi forti sulle proprie capacità e competenze, altrimenti non sprecherebbero tempo ed energie a combattere chi potrebbe aiutarli a migliorare il proprio lavoro!!!
Detto ciò, aprite i libri e studiate quanto più potete per perfezionarvi, non per inculare il prossimo!
Leo tu sei un povero fisio disoccupato. Pulisciti l’ano con la tua laurea. Beccati questa
In data 26 marzo 2009 FNCM (federazione nazionale collegi massofisioterapisti) AIFI (associazione italiana fisioterapisti) e UIC (unione italiana ciechi) congiuntamente hanno segnalato l’Istituto Fermi di Perugia all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato per pubblicita’ ingannevole, ritenendo il materiale pubblicitario relativo al corso di massaggiatore-massofisioterapista suscettibile a generare confusione negli studenti e in tutte quelle persone che prendono visione della pubblicita’.
Ad avviso di queste Associazioni, i titoli rilasciati dall’Istituto non hanno valore abilitante all’esercizio di attività sanitaria.
La risposta dell’Autorita’ garante della Pubblicita’ e del mercato e’ stata pronta e senza possibilita’ di generare confusione:
“Si comunica che l’Autorita’, nella sua adunanza del 30 giugno 2010 ha esaminato la fattispecie segnalata.
In tale occasione, l’Autorita’ ha valutato i fatti denunciati e ha deliberato, ai sensi dell’art.5 comma 3, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” che allo stato non sussistono i presupposti per un approfondimento istruttorio della segnalazione in oggetto, sulla base del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n°206, recante “Codice del consumo” come modificato dal Decreto legislativo 2 agosto 2007 n°146
L’Autorita’, in particolare ha verificato che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal ministero della salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatore-massofisioterapista di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano alla relativa professione ( PROT.0048214 del 19/08/2010)”
L’autorita’da ragione all’Istituto Fermi di Perugia confermando la bonta’ del corso di massofisioterapista.
L’autorita’ ha parlato chiaramente di corsi ALMENO BIENNALI, percio’ il triennio è assolutamente legittimo.
Vedrai quando prima di natale, perchè bisogna essere delicati, i tuoi amici fisio si troveranno una letterina che gli accusa di calunnia e diffamazione nei confronti di un mft della provincia di Brescia…Vi anticipo il Buon Natale fisio e buon anno!!! Nel frattempo andate pure a raccontare che i MFT non possono svolgere la riabilitazione motoria e chi più ne ha più ne metta.
Quali mazzate? I fisio sono DOTTORI, LAUREATI ALL’UNIVERSITA’ (PER NOI NON FAI NEMMENO NUMERO) tu un povero operatore di interesse sanitario che rosica, ignorante come una capra delle ande e con l’attestatuccio acquistato al lidl che non riconoscono nemmeno nel Madagascar.
Un povero abusivo 🙂
Che fesso sei
Ciao giornalaio, tornavo per dirti che anche ad ottobre nulla di fatto. Speriamo almeno che ti diano l’ordine per la fine dell’anno altrimenti rischi il fegato. Tu pensa che tra poco lo danno ai naturopati! Saluti e fatti vivo. Mi mancano le tue psicopatie.
voglio essere e continuare ad assere massofisioterapista. “due anni” diplo. in ospedale nel “87 e quindi sono 22anni fa. se sono, siamo, sanitari perchè l’iva? attendo una vostra cortese risposta.
Rieccomi, anche ieri game over. Il vostro fallimento si fa sempre più raccapricciante. Fate pena. 17 game over, 27 game over, garante game over. Attendiamo DPR. Insert coin giornalaio. A presto
Sei quasi finito giornalaio, tu e tutta la tua razza. Oggi nulla di fatto. Ci vediamo tra dieci giorni.
P.S. Sei tornato a fare show sul forum di nonsolofitness col tuo nik da checca “barbarella”. Fermo al Fermi please. Siam tre piccoli dottorin siamo tre giannetin trullalero trullala
Dimenticavo: quando arrivera’ la risposta dal colle vedremo se il III abbia solo valore culturale e fazzista. Poi un’angioplastica non te la toglie nessuno. Bye scrivano
“Bye bye” non mi e’ nuovo viene usato da un giornalaio psicopatico che scrive su 10 siti con 10 nik. Malato ascolta, sul forum di nonsolofitness stanno aspettando che Barbarella (che sei sempre tu povero malato) scriva come sia finito il fermo al fermi. E poi dimmi psicolabile, cantate vittoria per la sentenza tar Umbria. Ma allora perche’ ne avete chiesta la sospensiva ed il giudice vi ha silurato? Illuminaci cantastorie valligiano!
Per l’appunto, riportare le solite ultime 4 righe di una sentenza (comunque vinta da noi fisio) non fa testo e il nuovo orientamento insieme alle ultime sentenze (tar Perugia e Catania), e risposte ministeriali confermano essere il mft un semplice operatore di interesse sanitario, “cultura biennale da tornello” (lontano anni luce da un Dott. in fisioterapia e spero per voi assimilabile ed assorbibile dal mcb) nient’altro, poi ripeto ci si bei pure su chiacchiere da bar e cafonate del tipo di cui sotto, contano i fatti, bye bye
Esatto Gino, una risposta di pochissimi giorni fa. La sentenza TAR Catania postata da Shumi non toglie e non aggiunge nulla. Il giudice ha giustamente applicato la legge. MFT post 96 non puo’ accedere all’universita’. CIO’ NON VUOL DIRE NON ESSERE SANITARI O NON POTER LAVORARE. Idem per la non equipollenza. Hei cantastorie, inserisci anche questo link sul blog. Magari arriva qualche disoccupato a fare due chiacchiere. Altrimenti sei sempre e solo tu con mille nik ad ammalarti di cuore
Esatto Gino, una risposta di pochissimi giorni fa. La sentenza TAR Catania postata da Shumi non toglie e non aggiunge nulla. Il giudice ha giustamente applicato la legge. MFT post 96 non puo’ accedere all’universita’. CIO’ NON VUOL DIRE NON ESSERE SANITARI O NON POTER LAVORARE. Idem per la non equipollenza. Hei cantastorie, inserisci anche questo link sul blog. Magari arriva qualche disoccupato a fare due chiacchiere. Altrimenti sei sempre e solo tu con mille nik ad ammalarti di cuore
Risposta scritta pubblicata lunedì 5 luglio 2010
nell’allegato B della seduta n. 347
All’Interrogazione 4-05540 presentata da
PAOLO GRIMOLDI
Risposta. – Negli ultimi 10 anni si è tentato di dare attuazione al dettato dall’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Questo Ministero, per dare attuazione alla legge citata, avrebbe dovuto emanare un decreto, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), indicante i criteri e le modalità per riconoscere l’equivalenza fra i titoli conseguiti in vigenza del pregresso ordinamento e gli ex diplomi universitari (attualmente lauree).
Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è venuta meno la competenza statale a regolamentare le professioni sanitarie mediante decreti ministeriali, aventi natura di regolamenti, dal momento che è intervenuto un nuovo riparto di competenze fra lo Stato e le regioni e le province autonome.
Fu pertanto perseguita la via dell’accordo in sede di conferenza Stato-regioni, ai sensi del quale le regioni avrebbero dovuto istruire le pratiche inerenti le professioni, trasmettendo poi la documentazione a questo Ministero il quale, preso atto della positiva istruttoria conclusa dagli enti locali, avrebbe dichiarato l’equipollenza alle lauree dei titoli valutati.
Successivamente al raggiungimento dell’accordo, tuttavia, le regioni ne manifestarono l’oggettiva difficoltà di attuazione, al punto che, di fatto, l’accordo in questione è rimasto inapplicato.
Per non pregiudicare ulteriormente la situazione dei possessori di titoli pregressi che non hanno beneficiato dell’equipollenza si è, quindi, proceduto, d’intesa con le regioni e le province autonome, alla redazione di un nuovo schema di accordo che, introducendo alcune modifiche proposte dalle regioni medesime, sostituisse il vecchio atto d’intesa e consentisse agli enti locali di avviare la prescritta istruttoria. Sul nuovo schema di accordo il Miur ha già espresso parere favorevole.
È attualmente in corso l’esame da parte delle organizzazioni sindacali, a cui il testo è stato sottoposto in considerazione dell’impatto che la disciplina avrà sull’attività lavorativa per gli effetti sulle qualifiche professionali di alcuni operatori del Servizio sanitario nazionale.
Una volta ultimata la fase istruttoria, si potrà dunque procedere alle ulteriori fasi procedurali, finalizzate all’approvazione del nuovo accordo, che consentirà di dare finalmente attuazione all’articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.
In merito, specificamente, alla professione dei massofisioterapisti, questo Ministero ha emanato una specifica circolare in data 22 gennaio 2010, indirizzata alle regioni.
In essa viene ribadito l’orientamento di questo Ministero, già espresso in più occasioni, di affermare che la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale, essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale titolo, conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, abilita all’esercizio della relativa professione ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, secondo cui solo i titoli di massofisioterapista con formazione triennale, conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, possono considerarsi equipollenti alla laurea in fisioterapia.
Per quanto attiene ai percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione di massofisioterapista, ai fini del conseguimento di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale. Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio sono da considerarsi come un puro accrescimento del bagaglio culturale e nozionistico degli studenti, ma non aggiungono nulla ai fini dell’abilitazione professionale degli stessi, che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.
Tale professione è, peraltro, riconosciuta ad esaurimento dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è più possibile bandire concorsi pubblici per l’assunzione di detti professionisti.
Pertanto, il massofisioterapista, in base alla normativa vigente ed alla luce della citata sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell’entrata in vigore del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
Atteso l’unico assunto apprezzabilmente positivo di questa risposta, ovvero che non siamo e non siamo mai stati degli abusivi come invece sempre pubblicamente cianciato da altre associazioni riconosciute in sede Ministeriale ed intrise di presunti poteri mistico/giudiziari, resta da chiedersi di quali accordi si parli – Sarebbe bene conoscerne i contenuti e le finalità e che impatto dovrebbero avere su tutti i diplomati di oggi e di “ieri”, ma viviamo in Italia dove il politichese spesso sottende a sorprese inaspettate. Noi restiamo in buona fede a che si rispettino i diritti costituzionalmente garantiti di chi non vuole e noi aggiungiamo, giustamente, avere alcun tipo di sorpresina dequalificante che, da parte nostra, vedrebbe sempre e comunque ferma opposizione nelle sedi competenti. La nostra non è e non è mai stata una guerra contro nessuno anche se per qualcuno controinteressato è così,ma tutti sappiano che non abbiamo le bende agli occhi e fino a quando non saranno rispettate tutte le prerogative e le norme che fanno capo alla nostra figura, non avremo certamente alcun atteggiamento accondiscendente con nessuno. Poco importa se dovremo attendere ma la legge non è creta plasmabile a piacimento e “piacere” di qualcuno pertanto, se la politica resta sempre nel limbo, saranno appunto le sedi competenti a dire se ci spetta quel limbo o o meno. Non dire, omettere, reinterpretare e esprimere opinioni va bene purchè restino opinioni appunto. Se si tenterà di dequalificarci noi siamo pronti, se si vuole discutere anche, ma in italiano e senza postille.Per ora, ribadiamo, si resta in buona fede. Schemi, accordi, e quant’altro ci stanno bene se chiaramente aderenti al rispetto di tutti i diritti di tutti i cittadini altrimenti AIMFI con il fai da te non concorda e tantomeno se ne impressiona.
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE LA 403/71 E RELATIVE MANSIONI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976.
COME HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE.
OVVERO
COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Ciao malato mentale! “Si necessita” non mi e’ nuovo. Viene usato da altri malati mentali! O sei sempre tu? Hai trovato un altro nik! Bello! Ma e’ tedesco? Oltre che psicopatico cantastorie dai 1000 nik hai anche la doppia residenza ora? Italotedesca? Desiobavarese? Facciamo corretta informazione. Fermo al Fermi fallito come te. Sospensiva TAR Umbria ciao ciao. I masso vi rubano il lavoro (lo dite voi). Ergo non siete all’altezza poveri disoccupati. Roditi il fegato e achtung alla bilirubina Shumy.
Facciamo informazione corretta please, quelle sono idiozie sparate da chi nulla sa della legge o ci prova (in malafede) con mezzucci che a poco o nulla servono a celare la verità. A parlare sono tutti bravi, ma contano i fatti, quelli neri su bianco, fatti di pochi mesi fa o addirittura giorni
Fatti…
Ergo per riabilitare si necessita di aver conseguito la LAUREA, il resto è abusivismo, ignoranza e cialtroneria, poi che ognuno si bei pure nella propria convinzione.
Qualche fisio dovrebbe andare alla conferenza che farà l’AIMFI…. secondo me avrebbe una bella sorpresa!!!!
Andate numerosi…
Aggiunta di qualche doverosa precisazione (a scanso di equivoci e di malelingue…):
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1 del 28/03/2011 delle ore 13.45 (dal minuto 1.09 in poi) invita a far riferimento direttamente alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo nel nostro settore!
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/rubriche/PublishingBlock-cc22a9ab-a053-4f54-85b9-de71b510b904.html#labelTG
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, BI/TRIENNALI, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
Link sentenza citata:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2010/201000178/Provvedimenti/201100676_01.XML
E sempre al punto 4.5 il TAR riconferma la legittimità della nota del Ministero della Salute del 29/10/2010 (che qualcuno ha pure classificato come non vincolante) che alla qualifica Sanitaria del Massaggiatore Sportivo, tuttora prevista e disciplinata dall’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela SANITARIA delle attività Sportive, da NON CONFONDERE con l’OPERATORE del massaggio sportivo, figura cassata dal CDS), possono accedere SOLO gli appartenenti alle professioni SANITARIE cioè MFT e FT: ”il massaggiatore capo bagnino, diversamente dal fisioterapista e dal massofisioterapista, non può diventare massaggiatore sportivo.”
Il Massofisioterspista è e rimarrà sempre professione SANITARIA!!!
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1 del 28/03/2011 delle ore 13.45 (dal minuto 1.09 in poi) invita a far riferimento direttamente alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/rubriche/PublishingBlock-cc22a9ab-a053-4f54-85b9-de71b510b904.html#labelTG
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, BI/TRIENNALI, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
Link sentenza citata:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2010/201000178/Provvedimenti/201100676_01.XML
E sempre al punto 4.5 il TAR riconferma la legittimità della nota del ministero che qualcuno ha pure classificato come non vincolante, che alla qualifica Sanitaria del Massaggiatore Sportivo possono accedere SOLO gli appartenenti alle professioni Sanitarie cioè MFT E FT: “il massaggiatore capo bagnino, diversamente dal fisioterapista e dal massofisioterapista, non può diventare massaggiatore sportivo.”
Il Massofisioterspista è e rimarrà sempre professione SANITARIA!!!
Consiglio a tutti i colleghi MFT di fare o rinnovare iscrizione alla FIF (Federazione Italiana Fisioterapisti, unica Federazione come AIFI iscritta al ministero della Salute ma che, al contrario di quest’ultima, tutela e permette iscrizione ai MFT! E poi, a scanso di equivoci, tenere sempre la tessera che vi sarà rilasciata come associato FIF in tasca per ogni eveninza (-; (vedere ultime sentenze e dichiarazioni).
http://www.fisioterapia.org/iscrizioni-fif-2011e-rappresentativita.html
Ecco qui i FATTI, a disposizione di TUTTI:
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1, invita a far riferimento alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/rubriche/PublishingBlock-cc22a9ab-a053-4f54-85b9-de71b510b904.html#labelTG
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue: ”La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
ma poi vedrai, aria fritta, sentenza farlocca, ma poi vedremo, e il cds, e poi se, se poi ma, e aifi e la fif, e il ricorsi l’ha chiesto aifi per chiarire competenze, ma però vedrete, ma poi sicuramente… Paolo, cosa vuoi che dica di diverso?
NIKE a quanto scritto da Ginn Fizz non rispondi??? come mai???
Di fronte all’evidenza giuridica FAI SILENZIO? Ti capisco.. cosa potresti rispondere…. NIENTE DI CONCRETO!!!!!!
Ciao ciao
Bene; allora diamo un’aggiornatina alla ns situazione normativa:
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99 ), accordo stato-regioni già firmato e in attesa di avvenuta pubblicazione su G.U.
11) E nella sentenza del TAR LOMBARDIA n. 00676/2011 al punto 4.5 si legge (e puntualmente aifi e i suoi giornalai non ne fanno propaganda): ”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
12) 26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
13) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
QUESTA È LA LEGGE E QUESTI SONO I FATTI!!!! L’INTERPRETAZIONE E LA FUFFA LA LASCIO A TE!!!! TE LA RICORDO CHISSÀ MAI CHE LA IMPARI, CARO GIORNALAIO FALLITO!!!
Il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è espresso chiaramente a riguardo sulla figura SANITARIA del MASSOFISIOTERAPISTA come segue: ”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle ASSOCIAZIONI RICORRENTI ( cioè FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI e AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
Anche Bortone (presidente AIFI), nella rubrica Doctors di Rai 1, invita a far riferimento alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per contrastare il dilagare dell’abusivismo!
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/rubriche/PublishingBlock-cc22a9ab-a053-4f54-85b9-de71b510b904.html#labelTG
Infatti, come già precendetemente scritto, il TAR Lombardo con SENTENZA n° 00676/2011 al punto 4.5 di Marzo contro MCB si è appena espresso chiaramente a riguardo come segue:
E nella sentenza del TAR di Milano si legge:”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
Te lo ripeto, queste intepretazioni lasciale agli avvocati, aifi ed fncm rappresentano rispettivamente fisioterapisti ed equivalenti, devi aspettare il CdS e la vedo buia.
E nella sentenza del TAR di Milano contro i MCB si legge, e puntualmente aifi non propaganda:”…La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo parzialmente, ai compiti SANITARI VERI E PROPRI RISERVATI AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE RAPPRESENTATE dalle associazioni ricorrenti ( FNCM PER I MASSOFISIOTERAPISTI E AIFI PER I FISIOTERAPISTI, SENZA ALCUNA SPECIFICA INERENTE A PRE, POST, EQUIVALENTI,EQUIPOLLENTI ecc.)…”.
ANCHE STAVOLTA IL TAR CONFERMA CHE MFT È E RIMARRÀ SEMPRE UNA PROFESSIONE SANITARIA!
RAGAZZI COLLEGATEVI SULLA PAGINA DI FACEBOOK DEDICATA AI MASSOFISIOTERAPISTI
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100002132843436
TROVERE TUTTE LE INFORMAZIONI E I CHIARIMENTI CHE VI SERVONO
tom un consiglio
datti all’antica arte del calzolaio
chi me tca i me tac, ti te taca i tac a ti, mi me taco i tachi a mi
anzi una multi arte calzolaio-ombrellaio-arrotino
tra un tacco e un ombrello ti metti via il fardello
Sono nuovo del blog, sono un mcb che sta finendo il percorso biennale e avevo intenzione di aprire qualcosa di mio, alla luce della recente sentenza tar lombardia sembra che questo mi venga precluso, qualcuno mi puo’ dare dei ragguagli?
caspita ma nel depliant che mi è stato consegnato al momento dell’ iscrizione e che ho conservato c’era scritto:
Il percorso formativo è approvato dal Ministero della Salute e inserito nel paragrafo
delle Professioni Sanitarie relative alla Figura abilitante all’esercizio delle
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici opera in autonomia
o con altre figure sanitarie, in regime di libera professione o subordinata, in strutture
sanitarie pubbliche o private.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico, sportivo e del
benessere. E’ in grado di effettuare la propria attività con l’uso degli apparati
elettromedicali in ausilio alle professioni sanitarie o mediche. Il Massaggiatore e
Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della
riabilitazione, esegue i trattamenti con varie tecniche di massaggio ed oltre
all’attività massoterapica svolge altre terapie quali idroterapia e balneoterapia.
Esegue inoltre trattamenti: di prevenzione, in ambito sportivo e del benessere.
Requisiti di ammissione
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado
– Qualifica professionale almeno biennale
Durata del percorso formativo
Corso biennale di 1200 ore + (300 di tirocinio facoltativo) così suddivise:
– 550 ore di teoria
– 450 ore di pratica
– 200 ore di tirocinio (+ 300 ore facoltative)
Titolo rilasciato dalla Scuola riconosciuta e accreditata, previo superamento
dell’esame finale svolto come da normativa della Regione Lombardia
Attestato di abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle
Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli
Stabilimenti Idroterapici con valenza di Qualifica Professionale.
Non mi resta che chiedere spiegazioni alla scuola, non posso lavorare in autonomia e poi la storia degli elettromedicali, non so che dire..
caspita ma nel depliant che mi è stato consegnato al momento dell’ iscrizione e che ho conservato c’era scritto:
Il percorso formativo è approvato dal Ministero della Salute e inserito nel paragrafo
delle Professioni Sanitarie relative alla Figura abilitante all’esercizio delle
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici opera in autonomia
o con altre figure sanitarie, in regime di libera professione o subordinata, in strutture
sanitarie pubbliche o private.
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico, sportivo e del
benessere. E’ in grado di effettuare la propria attività con l’uso degli apparati
elettromedicali in ausilio alle professioni sanitarie o mediche. Il Massaggiatore e
Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della
riabilitazione, esegue i trattamenti con varie tecniche di massaggio ed oltre
all’attività massoterapica svolge altre terapie quali idroterapia e balneoterapia.
Esegue inoltre trattamenti: di prevenzione, in ambito sportivo e del benessere.
Requisiti di ammissione
– Diploma di scuola secondaria di secondo grado
– Qualifica professionale almeno biennale
Durata del percorso formativo
Corso biennale di 1200 ore + (300 di tirocinio facoltativo) così suddivise:
– 550 ore di teoria
– 450 ore di pratica
– 200 ore di tirocinio (+ 300 ore facoltative)
Titolo rilasciato dalla Scuola riconosciuta e accreditata, previo superamento
dell’esame finale svolto come da normativa della Regione Lombardia
Attestato di abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle
Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli
Stabilimenti Idroterapici con valenza di Qualifica Professionale.
Non mi resta che chiedere spiegazioni alla scuola, non posso lavorare in autonomia e poi la storia degli elettromedicali, non so che dire..
sono abbastanza arrabbiato
Auguri a tutte le donne che frequentano questo forum!!!!
chiedo scusa a nuova coscienza, vedrò di essere piu corretto e pacato ma con certi utenti è davvero difficile
Mandarino ti spremi troppo ad offendere e quindi i commenti vengono cancellati. Sei pregato di cambiare tono. Grazie
Lascia stare, quello e’ un sito di fisio esauriti, peggio del fisio blog del giornalaio
Ginfiz e mandarino; prrururrurururut Che banda di maccaroni; finitela di infestare il web. ancdate a lavorare nel campo.
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA…AAASINOOO!!! Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
http://www.fisiokinesiterapia.biz/php/thread.php?lng=it&pg=4221&id=14&cat=14#131
Chi è costui che arringa la folla? Un folle? O davvero così stanno le cose?
Per masso 2007: i tuoi commenti offensivi verranno puntualmente cancellati.
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA… Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
Masso2007 ovvio che il mcb lavora in riabilitazione, riabilita infatti i retti delle vecchiette…
Ma vai a c……….
Masso, ma non senti la puzza delle stronzate che dici?
Mirko ti assicuro che la sentono anche gli altri e da un pezzo!!! Acquila con la “cq” anzichè AQUILA… Torna alle elementari (forse manco le hai fatte…). Masso 2007 = ASINO CAPO BAGNINO! Ah,ah,ah,ah,ah….
GINFIZ; SPARATI. Che illusionismo è questo? Dove credi di essere alla festa del paese a far ballare salsicce e frittelle? c’è gente che deve essere accompagnata e assistita psicologicamente in questa catastrofe. E tu gli racconti che va tutto bene? Sparisci dai; lascia perdere lavande e lavandaie; MCB lavora in riabilitazione; eccome se lavora e nessuno gli può dire nulla.
26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
11) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
12) Questa è l’attuale situazione normativa….poi fate voi!!!
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00525876&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_404642&parse=no
la circolare del Ministero in indirizzo n. 101 del 30 dicembre 2010 comunica a queste istituzioni scolastiche che, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, non si potranno più iscrivere alunni alle prime classi dei corsi previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel 2010/2011 in regime surrogatorio, ovvero i medesimi istituti per ciechi non potranno iscrivere alunni al primo anno dei corsi di centralinista telefonico e massofisioterapista;
LE SCUOLE CHIUDONO I BATTENTI, sanati fino al 99, il resto a voi…
Il “massoterapista” inteso come professione sanitaria o comunque come profilo professionale abilitato da norme statali, che operi nell’ ambito della “riabilitazione e/o rieducazione” ad oggi NON ESISTE NELLA MANIERA PIU’ASSOLUTA!!
Pertanto nell’interesse di chi voglia svolgere paventati corsi professionali che rispondano ai requisiti su esposti, lo fa a suo rischio e pericolo poiche’ non aquisisce nessun diploma abilitante a nessuna attivita’ sanitaria.
Quanto chiarito e’ ribadito anche dalla nota ministeriale (1 2/0 9/2 0 0 2 , DIRP/V/0 2/2 7 1 5 ) conseguentemente suggeriamo di distinguere una nomenclatura che in Italia non abilita a nulla.
Esiste invece il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che secondo il REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n.1334
Regolamento per l”esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie. (G.U. Serie Generale n. 154 del 4 luglio 1928) ne stabilisce le mansioni:
ART. 15.
SOLTANTO SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO CURANTE È CONSENTITO AGLI INFERMIERI
DI PRATICARE:
a) MEDICAZIONI DI ULCERI E PIAGHE ESTERNE;
b) MEDICAZIONI VAGINALI E RETTALI;
c) MASSAGGI E MANOVRE MECCANICHE SU ORGANI E TESSUTI DEL CORPO UMANO.
ART. 16.
SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE, GLI INFERMIERI POSSONO ESEGUIRE LE
SEGUENTI OPERAZIONI:
a) PRATICARE BAGNI MEDICALI A SCOPO TERAPEUTICO;
b) PRATICARE INIEZIONI DERMICHE, IPODERMICHE E INTRAMUSCOLARI;
c) ESEGUIRE FRIZIONI;
d) APPLICARE BENDAGGI, IMPACCHI, CATAPLASMI, VESCICANTI, MIGNATTE E
COPPETTE SEMPLICI;
e) PRATICARE LAVANDE RETTALI E VAGINALI
f) SOMMINISTRARE ALIMENTI E FARMACI PER VIA ORALE O RETTALE E COMPIERE IN
GENERE, A SCOPO PROFESSIONALE, LE PRESTAZIONI DI COMUNE ASSISTENZA DEGLI
AMMALATI.
ART. 17.
È VIETATO AGLI ESERCENTI I MESTIERI DI MANICURE E PEDICURE DI COMPIERE
QUALSIASI ATTO O PRESTAZIONE CHE, ESORBITANDO DALLA CURA PURAMENTE ESTETICA
DELLA MANO E DEL PIEDE, RIENTRI FRA GLI ATTI PROPRI DELLA PROFESSIONE DI
MEDICO CHIRURGO.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LE PENE PREVISTE DALLA LEGGE PEL REATO DI
ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE SANITARIA.
ART. 22.
È VIETATO A TUTTI COLORO CHE ESERCITANO LE ARTI CONTEMPLATE NEL PRESENTE
REGOLAMENTO DI FARE USO, A QUALSIASI SCOPO E CON QUALSIASI MEZZO, NELLA
INDICAZIONE DELLE ARTI CHE PROFESSANO, DI DENOMINAZIONI E TERMINI CHE NON
SIANO LA RIGOROSA, LETTERALE RIPRODUZIONE DI QUELLI USATI, NELLA DESIGNAZIONE
DELLE ARTI STESSE, DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
È UGUALMENTE VIETATO AI SUDDETTI ESERCENTI L’USO DI ABBREVIAZIONI ED
AGGIUNTE A TALI DENOMINAZIONI CHE POSSANO COMUNQUE INGENERARE ERRORI ED
EQUIVOCI SUL CONTENUTO DELLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE CUI I MEDESIMI SONO
AUTORIZZATI IN FORZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
LE DISPOSIZIONI DEI DUE COMMI PRECEDENTI SONO APPLICABILI ANCHE AI
PROPRIETARI DELLE AZIENDE NELLE QUALI SI ESERCITINO LE ARTI CHE VI SONO
INDICATE QUANDO SIANO PERSONE DIVERSE DAGLI ESERCENTI LE ARTI STESSE.
I CONTRAVVENTORI SONO PUNITI CON L’AMMENDA FINO A L. 300.
IN CASO DI RECIDIVA L’AMMENDA NON SARÀ INFERIORE A L. 200.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Percio’ non si puo’ usare la parola professione di massoterapista che non esiste, ma bisogna usare arte ausiliaria delle professioni sanitarie- massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
Fisiolab e Luca, certo che facciami una bella banda! Siete troppo forti!!!
Sono in arrivo sul primissimo binario le tanto attese risposte…importantissime
Voglio sottolineare che chi si iscrive oggi non potrà per nessun motivo ritrovarsi un altro titolo in mano …questo per LEGGE.
ECCO QUANTO SCRITTO SU NONSOLOFITNESS.IT E NOI FISIO DOVREMMO RIFLETTERE SU QUANTO DETTO
allooooooraaaaa, ho avuto il piacere di farmi un giro per le belle zone di Perugia e dintorni ( vi consiglio un salto a Castiglione del Lago, piccolo paesino sulle rive del Trasimeno) e di fare due chiacchiere con un amministrativo del Fermi.
Posso dire che ho apprezzato molto la chiarezza con cui mi è stata data risposta ad ogni mio quesito e la pazienza e cordialità con cui sono stato accolto.
Riassumendo brevemente e molto probabilmente ripetendo concetti che su questo blog ormai sono ben chiari, l’impiegato amministrativo mi ha detto questo:
– tutti i MFT pre 99, possono svolgere le medesime mansioni dei FT, così come definito dalla legge che ha introdotto il corso universitario di FT.
– la legge 403/71 che definisce la figura del MFT non è stata abrogata e quindi è ancora valida.
– i MFT post 99 non possono operare nella riabilitazione di pazienti con problemi neurologici. tutto il resto del mansionario del FT può essere svolto.
– la figura del MFT (anche post 99) è riconosciuta dal Ministero della Salute, come quella del MCB, e la scuola Fermi di Perugia, continua ad attivare corsi perchè la Regione gli da il permesso legale di farlo, con la famosa sentenza del Tar dell’Umbria.
– il MFT (anche post 99) può aprire partita iva e studio di Massofisioterapia trattando sia pazienti in salute con massaggi benessere (estetici), sia pazienti con patologie (algie e paramorfismi ad esempio), sotto prescrizione medica di adeguata terapia.
– il MFT esiste ancora poichè ricoprirebbe quella figura deputata all’arte del massaggio, che il FT non ricoprirebbe, essendo invece più specializzato in tecniche di riabilitazione. ecco il perchè la figura del MFT non è stata riordinata.
BENE: ci tengo a specificare che quanto riportato, non è il mio pensiero, ma solo il sunto di quanto mi è stato spiegato dal personale della scuola.
DETTO QUESTO, vi espongo l’idea che mi sono fatto io:
1) la scuola è interessante: ci sono 250 ore all’anno di tirocinio obbligatorio (500 ore l’ultimo anno) da svolgere presso una struttura ospedaliera pubblica o un ambulatorio privato, che garantiscono la possibilità reale di imparare da professionisti del settore il mestiere. la pratica non si può falsificare, a meno che uno sia un cazzone che non ha voglia di imparare e impegnarsi nemmeno quando lo mettono davanti al caso concreto.
ci sono poi altre 200 ore circa all’anno di esercitazioni pratiche presso l’istituto Fermi e altre 300 ore di lezioni teoriche. ho dubbi sulla teoria: non essendo la frequenza obbligatoria e non riuscendo a seguire tutte le lezioni, il rischio è quello di frequentare più volte le stesse lezioni e di andare all’esame con una preparazione ridotta. anche in questo caso, la differenza la fa la coscienza del singolo di prepararsi seriamente studiando a dovere.
2) la normativa, al di là di quanto esposto dalla scuola, non è così chiara. Ho fatto un salto sul sito del Ministero della Salute e la figura del MFT non l’ho trovata, se non all’interno di tutte le leggi, decreti e sentenze che ne parlano senza mettere chiarezza sulla sua legittimità.
la mia idea personale è che il MFT sia una figura “border line” che lavora ancora grazie alle sentenze “in extremis” del TAR dell’Umbria e del non riordinamento della figura del MFT non vedente che, per estensione logica, abilita ancora anche il MFT vedente.
c’è insomma una precarietà legislativa che mi mette a disagio sulla scelta di questo percorso, perchè ciò che oggi vale e passa, per il rotto della cuffia, domani potrebbe essere delegittimato.
le iscrizioni sono aperte già da ora, ma mi do tempo fino a ottobre 2011 per decidere se cominciare la scuola o meno: ho deciso di dare in mano la questione ad un avvocato che studierà le leggi e ricostruirà la storia del contenzioso tra Stato e Regioni e Stato e scuole professionali di MFT, così da avere un parere a riguardo il più obiettivo e imparziale possibile.
mi metterò in contatto con il ministero della Salute per avere qualche informazione aggiuntiva in merito all’esistenza o meno della figura del MFT: l’impiegato stesso del Fermi mi ha invitato a prendere contatto con il Ministero per avere conferma di quanto da lui esposto.
vorrei aggiungere una cosa: da quanto emerso durante la conversazione con l’impiegato e in generale trattando dell’argomento, quello che più interessa allo Stato italiano (per ora almeno) è che il MFT, il MOS, il MCB PAGHINO LE TASSE emettendo regolare fattura per le prestazioni date.
il problema dell’abusivismo emerge il più delle volte di fronte a casi di operatori (senza manco il diploma professionale) completamente sconosciuti al fisco che per la legge rappresentano un vero danno per la società. detto questo, non intendo affermare che ciò sia un bene: pagare le tasse non significa dare un servizio di qualità, o, peggio, avere le competenze per fare ciò che si fa.
in questi mesi avrò modo di meditare sul da farsi e capire se sta benedetta legge 403/71 protettrice dei MFT ha davvero ancora valore.
Qualcuno ha fatto un giro al Fermi di PG per info su corso di Mft. Eccovi il resoconto:
http://forum.nonsolofitness.it/lavoro/10382-corso-per-massofisioterapista-2-a-705.html
MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
non capisco tutta questa rabbia…..
voi siete ultralaureati, noi no…..
voi sapete di tutto e di più, noi no…..
fateci fare i nostri massaggi e la nostra fisioterapia e non rompete il c@%%o, esistiamo in base ad una legge mai abrogata, rassegnatevi. punto.
Non capisco perchè la mia associazione (AIFI) non è disponibile a voler equiparare tutti i massofisio fino ad oggi con la promessa però di riordinare la figura una volta per sempre. Sarebbe la cosa più obiettiva che si possa fare. L’appello è rivolto alla mia associazione di categoria
ho sentito i commenti del solito lino ignorants, l’accordo non ancora ratificato stato regioni, creera’ un problema di anticostituzionalita’ che creera’ tanti di quei danni che torneranno indietro come boomerang a chi ha pensato di risolvere i problemi con il solito colpo di spugna
Allora a tutti i biennali Mft fino al 99, anche con licenza media inferiore, sarebbe stato più giusto renderli equipollenti che equivalenti al Ft!!!
Considerando che parecchii TDR con corso biennale e senza licenza media superiore con il decreto del 2000 siano stati resi equipollenti al FT laureato!
Gin, tu non puoi nemmeno immaginare quanti TDR senza licenza media superiore e spesso solo con corso biennale siano passati equipollenti a FT laureato! Che scempio!
26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI (QUINDI NATURALMENTE VALIDA PER TUTTA ITALIA!!)
1) Data 30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
2) Sentenza TAR Umbria 340/2001:
il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
che una figura professionale con formazione di livello non universitario del settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista!
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o ad assurde e carnevalesche personali interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc…
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo ai sensi dell’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) riservato solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE dell’area riabilitativa, non arti ausiliarie!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) MFT BIENNALI pre e post 96 equivalenti a FT ( per ora fino al ’99, anche se hanno conseguito solo la licenza media INFERIORE, cioè la maggior parte. Questo fatto da più l’idea di una dequalificazione per i Fisio altro che svolta positiva per il riordino professionale!!!! TERZA MEDIA Biennio MFT=EQUIVALENTE FT Laureato!!! Che VITTORIA!!!!
11) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
Fisiolab, non è una batosta a tutti i Fisio ma solo a quei 4 gatti giornalai indottrinati che sparano gratuite falsità e calunnie! Non penso che tu possa appartenere a quest’ultimo esiguo e puerile gruppo!
E’ vero…un’altra batosta per noi fisio….
26 FEBBRAIO 2011
VITTORIA DA MANUALE DI AIMFI IN CAMPANIA
PESANTE GIRO DI VITE A TAPPETO SU TUTTI I CALUNNIATORI IN TUTTE LE SEDI!!
Grandiii…. AVANTI TUTTAAAA!!!!’
Jimmi you are very capra
Le tue provocazioni non mi toccano minimamente anche perchè meriteresti le solite risposte a cui ormai sei quotidianamente abituato! Inutile aggiungere altro!
Sono felice che la prendi sportivamente e ti fai le tue ragioni, ragioni che presto si scontreranno con la realtà e la realtà la conosci benissimo.
Buona fortuna, ne necessitate.:)
30/06/2010 Antitrust la sentenza che definisce la professione del MFT: professione sanitaria!!!
Sentenza TAR Umbria 340/2001:
1) il fisioterapista non ha assorbito la figura del massofisiopterapista!!!
2) che una figura professionale con formazione di livello non universitarion el settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del MFT, può soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l’attività di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista.
3) Sentenza del CDS 5225/2007 (organo giudicante superiore a TAR, accordi e note o interpretazioni…):
“… la professione sanitaria del Massofisioterapista è rimasta configurata nel vecchio ordinamento”.
4) La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27/04/2006 fa chiarezza sui dubbi sull’esenzione IVA.
5) CDS su sentenza TAR Umbria completamente arenata (lo sanno anche i polli)!!! Forse tra 20 anni ne sapremo qualcosa!
6) Equivalenza ai MFT fino al ’99 vuol dire: acquisizione di mansioni sul neurologico, fatturare senza necessità di prescrizione, svincolo dal direttore sanitario, ecc
7) Per i post ’99 non si perde nessun diritto acquisito ( chiamate il ministero per averne conferma!!!) anzi è un indispensabile trampolino di lancio per poter riqualificare tutti i rimanenti!
8) Massaggiatore Sportivo solo a MFT e FT perchè prof. SANITARIE, non arte ausiliaria!
9) L’albo rimane circoscritto nel libro delle favole!
10) Tutto il resto è FUFFA!!!!!
Manfre….di di la verità ..usi stupefacenti??? sai è l’unica spiegazione per giustificare quello che scrivi.
Lino; vai a fare in xulo te e quel rimbambito di avvocato della minxia che ti scrive i post. Siete tutti con un piede in gatta buia.
mi dispiace per te ma quella legge è per tutti i massofisioterapisti anche perchè (te lo dico perchè purtroppo sei ignorante e non è colpa tua) come farebbe ad esistere tutti i massofisio senza quella legge? tu purtroppo sei ignorante…non conosci quel poco di diritto che serve …mi dispiace caro Luigi e scommetti tutto quello che hai…perderai tutto. CIAO LUIGINO!!!! AVVISA QUELLI CHE TI DICONO DI SCRIVERE QUESTE COSE CHE SIETE FINITI VOI…
Lino; ho letto la tesi del tuo amico riccardo sull’elefante; digli che è una ca………e che è meglio che non la porti…….è già pubblicata sul web; se la porta verrà contestata. Ridi adesso batillo!!!!!
Infatti hanno dato vita alla legge, mettiti l’animo in pace, è finita, quella legge era per ipovedenti e non per parassiti, vedrai, il tempo di divulgarla (ci vorrà qualche setttimana) e ve ne andate a zappare.
Io sono pronto a scommerci tutto, faresti altrettanto? Siete operatori d’interesse sanitario, nulla di più, è FINITA.
Poi ti vuoi illudere, vuoi illudere gli altri, fa pure.
T’INSEGNO UNA COSA VISTO CHE SEI IGNORANTE IN MATERIA: LA CONFERENZA STATO-REGIONI NON PUO’ GIURIDICAMENTE ANNULLARE UNA LEGGE CHE AD OGGI NON E’ STATA ABROGATA. I MASSOFISIO ESISTONO AI SENSI DELLA LEGGE 403 DEL 1971 …PARLO DI LEGGE, SAI CHE CI SONO DIFFERENZE ABISSALI TRA CONFERENZE STATO-REGIONI E LE LEGGI???? E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE ATTUARE ALMENO PER I MASSOFISIOTERAPISTI E MASSAGGIATORI SPORTIVI QUELLO CHE DICONO NELLA CONFERENZA. LEGGI UN PO’ DI DIRITTO CARO GIGI…
ortis E’ FINITA!!! Inventane un altra…buona lettura e non tavisate o inventate, vi fate solo del male
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini :
Art. 1 .
Campo di applicazione
1 . Il presente accordo stabilisce – con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n . 761, allo stato giurjdicq„,dei
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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se
del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale – i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari di cui all’art . 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n . 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi .
2. Il riconoscimento dell’equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell’esercizio
professionale, sia subordinato sia autonomo .
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art . 4,
comma 1, della legge n . 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell’equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26
febbraio 1999, n . 42 .
Art. 2.
Criteri di valutazione
1 . Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario è valutato, in ogni caso,
sulla base dei seguenti parametri :
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo ;
b) esperienza lavorativa .
2 . Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle
contenute nell’allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi .
3 . Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di
formazione pratica . Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in
proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno .
4 . L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività
coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si
chiede l’equivalenza .
Tale attività deve essere stata svolta
per un periodo
di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di
stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro,
dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche
ricoperte . La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione
dell’interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attività e le eventuali qualifiche ricoperte . Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la
dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla
seguente documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I .V.A riferita agli anni di attivita’ dichiarata ;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata ;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione .
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IRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
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Art. 3 .
Attribuzione punteggio
1 . La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall’applicazione dei
parametri di cui all’allegato A . Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è
riconosciuto equivalente . Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il
titolo non può essere dichiarato equivalente . Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in
base a criteri individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca .
Art. 4.
Finalità ed effetti del riconoscimento
1 . II riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini dell’esercizio professionale, sia subordinato
che autonomo .
2. L’accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente .
3. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo
trattamento economico .
Art. 5
Titoli ammessi alla procedura di valutazione
1 . I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza
devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente
all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari
stessi, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e s .m.i ., e iniziati entro il 31 dicembre 1995 .
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art . 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n . 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla successiva
valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge
26 febbraio 1999, n . 42 che, in conformità all’ordinamento allora vigente, abbiano consentito
l’esercizio professionale .
Art. 6
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
1 . Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza di cui al presente, ..acpo o i
seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasci
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TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art . 6 D.P .R . n . 225/74) ;
b) Infermiere psichiatrico (art . 24 del R .D . 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046) ;
c) Puericultrice (artt . 12 e 13 I . 19 luglio 1940, n. 1098) ;
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale : art. 99 T .U .L .S. R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992) ;
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale : art. 99 T.U.L.S . R.D . 27
luglio 1934, n . 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992) ;
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica ;
g) Titoli di m assofis iotera pista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n .
42,
h) Massaggiatori (art . 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) ;
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art . 99 T .U .L.S. R.D. 27 luglio 1934, n . 1265) ;
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n . 1099 sulla “Tutela sanitaria delle attività
sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità) ;
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore
professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n . 42 ;
I) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie ;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N .L. ANISAP) ;
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n° 95,
furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere
generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato
dal Decreto del 25 febbraio 1971, n . 124, articolo 10 e dal D.M. n° 19 del 12/12/1990 .
Art. 7
Procedura
1 . La procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato, che deve
essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul
proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la
valutazione ai fini dell’equivalenza .
2 . Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di pubblicità che riterrà più idonee in
ordine alle modalità di presentazione delle istanze .
3 . Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui
corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo
successivamente gli atti al Ministero della Salute .
4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province
Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano
parte integrante del presente Accordo .
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Minist”-4g114
Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss . della legge 7 a ,1,
p 199c
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
n . 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato
dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma . In ogni
caso, dovrà essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha
curato la fase iniziale dell’istruttoria .
6. Nell’ambito della Conferenza di servizi può essere sentito anche un rappresentante designato
dall’Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l’equivalenza si
riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente
accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e
le priorità che riterrà opportuno individuare .
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia già pronunciata su fattispecie
identiche a quelle oggetto di valutazione . In tal caso il Ministero della salute procede tenendo
conto delle determinazioni già adottate .
Art. 8
Termini
1 . II procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento
espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento .
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle
Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento .
Art. 9
Clausola di invarianza
1 . Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
Art. 10
Recepimento
1 . II presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
dei Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca .
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CONFERENZA PERMANENTE PER IRAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Art. 11
Abrogazioni
1 . L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep . n. 2152, recante i criteri e le modalità per il
riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
Giusto per la cronaca, masso2007 e lino sono la stessa persona.
Ecco cosa succede a chi non è equivalente.
Art. 9
(Effetti del mancato riconoscimento)
1. Il possessore di un titolo, per il quale non è stato chiesto il riconoscimento di equivalenza o per il quale il riconoscimento stesso non è intervenuto, se svolge la sua attività professionale in regime di lavoro dipendente conserva l’attuale posizione rivestita; se svolge l’attività in regime di lavoro autonomo continua ad esercitare l’attività professionale strettamente correlata al titolo posseduto.
Equivalisti prrrrrrrutt
E’ stato chiesto e non accordato, a zappare dal 10 febbraio su.
Parlo ai massofisio: lasciate che dica qualsiasi cosa Lino…non rispondete..i fatti parleranno.
Linotti o mille nik; mettici la faccia; quando parli; visto che sei così arrogante. Io sono un MFT di vecchia formazione e non vedo l’ora che i furbetti spariscano dalla scena sanitaria per lasciare il posto al nuovo che avanza. Avete avuto abbastanza da questo sistema pachiermico e vetusto nel suo procedere verso la giustizia. Fattene una ragione; scogli quella banda di illusi. hahahahah
Hai voglia di offendere, E’ FINITA, fattene una ragione, il cds confermerà e qualora non dovesse (cosa che non sta nè in cielo nè in terra) è comunque finita, il mansionario è partito, in europa non ci siete, E’ finita per davvero, illuditi ed illudi ma ti fai e fai del male a chi ci crede, è così che doveva andare, resta di “lavorare” nell’anonimato fino a quando non vi beccano, PACE E BENE.
AVETE PERSO TUTTO, ADDIO!
Lino sei una capra, e scrivi le stesse cose (col copia e incolla) che scrive un’altra capra di nome “moretti” che scrive sul forum di nonsolofitness. Siete per caso lo stesso caprone?
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2011/02/17/ANQgAUkE-voltri_fisioterapista_abusiva.shtml
Lino; l’unica cosa che vige è una grande confusione nelle tua testa. Continua così che sei una necessità; però ogni tanto fermati a riflettere quanto sei zimbello e pensa che se il cds sputerà ( e ci sputerà ) sulle tue elucubrazioni da pipino mammoso e verrà fuori il tuo vero nome; dovrai emigrare per la vergogna. Se speri di terrorizzare i colleghi con questo imperversare sui forum; scordatelo; noi abbiamo le palle. E per il DM 76? ciuccia; te e quei hazzoni che credono ma non vedono, perchè al gabbio ci stanno andando loro. MFT professione saniaria!!!!! cambia le foto su facebook………..
Ora, ci facciamo 4 risate. Cercasi biennale post 96 che svende studioooooo. Ci sarà una taglia per chi denuncia un abusivo adesso che c’è l’inequivocabile eincontrovertibile metro di misura per determinare se uno è o non è abilitato?
E’ dura da mandare giù.. dopo il ’99 il buio totale. Quando si fanno promesse, bisogna metabolizzare bene…
Il Decreto sull’equivalenza sancisce la fine della professione e del D.M. 76 in quanto Mft post non è più conciliabile con la professione e con l’attività del fisioterapista.
Non potrà più compiere tutti quegli atti che sono propri della professione di fisioterapista, elettromedicali inclusi.. e credo anche dei MCB che hanno un profilo superiore..
Per il personale biennale (finalmente) dichiarato equivalente come per i triennali tutti pre 99, il DM 76 non è ormai più necessario dato che per loro vige il D.M.741/94 del fisioterapista.
Buona fortuna..
Fai clic per accedere a equivalenza.pdf
mala tempora currunt
Paolo non gli rispondere più…le cose che dice quel “genio” di Lino sono tutte studiate….lascia stare.
Dimmi i positivi, ma sai cosa significa questo accordo e dare il via alla legge 92? Ti sei reso conto o no? fattelo spiegare, significa equivalenza fino al 99 ed il resto nel benessere, questo significa, ma credi mi faccia piacere?
lino visto che sei informato .. quali sarebbero i risultati negativi dell’AIMFI??? Attendo una risposta reali e non solo frasi dubbie
Si, abbiamo visto con che risultato finale.
Finita??? Ma di che parlate??? FNCM una massa di venduti …. L’AIMFI l’unica che si e’ data da fare…
infatti…è finita per i fisio
E’ finita, inutile litigare questa volta è finita per davvero.
Ma ammazzati capra. La tua associazione non iscrive mft diplomati dopo il 2006. L’unica associazione che tutela tutti i mft, senza distinzione alcuna, e’ l’aimfi. Ti e’ chiaro capra? Gli elettromedicali non li puoi usare? Questo ti meriti capra. Vuol dire che sei iscritto all’associazione sbagliata. Ti saluto caprosamente.
FNCM?????
Siete solo dei poveri venduti.. prima citate il fermi (che forma mft) e poi chiedete al Ministero del perchè i mft sono fuori dallelenco delle fig sanitarie!!!!
VENDUTI…. ALL’AIFI!!!
Diamo forza all’unica ass di categoria, in veneto non ci fanno adoperare gli elettromedicali.
Fai clic per accedere a il%20massofisioterapista.pdf
john tu dice che non sai cosa ci aspetta????
AH…AH….AH.. Sei tu che ancora non hai capito niente su cosa ti aspetta.
Risentiuamoci tra un pò di mesi e vediamo chi riderà e chi piangerà.
Un consiglio……. non illuderti gia da adesso!
….bravo John e quindi? non vedo la novità
http://www.uiciechi.it/Newsweb/News/TestoNews.asp?id=1650
http://allenamenti-allenanti.blogspot.com/2011/02/la-massofisioterapia.html
tutto si espande a macchia d’olio….
http://news.denaro.it/blog/2011/02/01/massofisioterapista-una-professione-orfana/
Non avete la più pallida idea di quello che vi aspetta…vedrai.
John il periodo d’oro politico dei fisio è finito!!!
Cosa vedi e cosa senti? le sciocchezze nei forum e nei blog? tene accorgerai presto cosa ti aspetta.
Bhe…. da quanto vedo e sento i fisio devono solo accettare che siamo più forti di quello che pensavano. Sinceramente ne godo in modo profondo ….
Dalla Federazione Ciclistica Italiana
A seguito della delibera del Consiglio Federale del 27 novembre 2008, il tesseramento dei massaggiatori è stato adeguato in coerenza con le normative di legge attualmente in vigore.
Il tesseramento con la qualifica di massaggiatore dovrà pertanto essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:
• L’interessato al tesseramento con qualifica di massaggiatore dovrà inviare, direttamente o tramite il Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza, una richiesta alla Commissione Tutela della Salute unitamente ai documenti comprovanti i requisiti di legge previsti.
• La Commissione Tutela della Salute provvederà alla verifica dei suddetti requisiti, nonché alla successiva eventuale concessione del nulla osta al tesseramento dell’interessato.
• Il nominativo del massaggiatore cui viene concesso il nulla osta verrà inserito in apposito “elenco massaggiatori tesserabili” pubblicato sul sito federale alla voce tutela della salute. Tale elenco dovrà essere consultato dal Comitato Regionale o Provinciale preventivamente alla validazione del tesseramento.
Nello specifico si segnala che i requisiti per il tesseramento con la qualifica di massaggiatore previsti dalla legge sono costituiti da diploma autenticato, da individuarsi tra uno dei seguenti titoli:
1) massaggiatore sportivo, diploma rilasciato ai sensi della legge del 26 Ottobre 1971 n° 1099;
2) massofisioterapista, diploma rilasciato ai sensi della legge 19 Maggio 1971 n° 403;
3) fisioterapista, diploma rilasciato ai sensi del DM del 14 settembre 1994 n° 741, e titoli equipollenti ai sensi del DM del 27 luglio 2000;
Nel merito di quanto sopra, con esclusivo riferimento al tesseramento nell’ambito delle categorie professionistiche, si rende noto che non esiste più la qualifica di assistente massaggiatore.
N.B. SI PREGA DI INVIARE UNA COPIA LEGGIBILE DEI DIPLOMI E UN RECAPITO E-MAIL AL QUALE ESSERE CONTATTI.
http://www.golfonetwork.it/news_regionali/index.asp
scorrete la pagina e troverete l’articolo sulla massofisioterapia
http://www.alleniamo.com/infortunati/2011/massofisioterapia.htm
Sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha escluso ogni carattere fuorviante delle informazioni medesime ed in particolare quelle riguardanti la natura di professione sanitaria dell’attività del massofisioterapista ove ha appunto garantito e chiarito che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal Ministero della Salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatori massofisioterapisti, di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all’esercizio della relativa professione.
QUELLA DEL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE NON RIORDINATA APPARTENENTE ALL’AREA RIABILITATIVA ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE DELLO STATO , LA 19 MAGGIO N°403/71, E LE RELATIVE MANSIONI SONO CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976, COME CONFERMATO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE E COME PER ALTRO CHIARITO NUOVAMENTE ED ESPLICITAMENTE NELLA SENTENZA TAR UMBRIA 15/01/2010 N. 00005 AL PUNTO 10.2
OVVERO COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Poco tempo un’azienda solleva il problema di impiegare un massofisioterapista con titolo conseguito nel 2001 al termine di un corso di durata biennale. Una circolare del Ministero della Salute risponde e spiega quanto segue:” a tal proposito, in via preliminare, si osserva che, come riportato nella citata nota, il titolo di cui trattasi non può considerarsi equipollente a quello di fisioterapista posto che gli unici titoli che hanno tale valenza sono, ai sensi della legge 42/99, solo quelli triennali conseguiti prima dell’entrata in vigore della citata legge.
TUTTI GLI ALTRI TITOLI DI MASSOFISIOTERAPISTA (A PRESCINDERE DALLA DURATA DEL CORSO) SE CONSEGUITI NELL’AMBITO DI CORSI REGOLARMENTE AUTORIZZATI DALLA REGIONE DI COMPETENZA, PUR NON ESSENDO EQUIPOLLENTI ALLA LAUREA IN FISIOTERAPIA ABILITANO COMUNQUE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA LEGGE 403/71.
PER QUANTO ATTIENE, INVECE, ALLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON IL SSN, SI RAPPRESENTA CHE LE STESSE SONO ANZITUTTO TENUTE A RISPETTARE I REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IDONEITA’ DELLE STRUTTURE E TIPOLOGIA DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI DIVERSI REPARTI. SE DETTI REQUISITI SONO SODDISFATTI, NULLA OSTA CHE, IN AGGIUNTA AL PERSONALE CHE LA LEGGE INDIVIDUA COME NECESSARIO, SIANO ASSUNTI E TROVINO IMPIEGO ANCHE I MASSOFISIOTERAPISTI!!!!!!!!!!!!!!
Con questo mio caro “Luca” ti ho sciolto ogni dubbio con UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE A CUI OVVIAMENTE NON PUOI RISPONDERE DIVERSAMENTE.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE…CHE SIA CHIARA UNA VOLTA E PER TUTTE QUESTA VICENDA.
Dovete decidervi se hanno valore le circolari o no, tuttavia dopo il tar che ha sentenziato essere il mft OPERATORE D’INTERSSE SANITARIO attendiamo il cds e la questione sarà definitivamente chiarita, fino ad allora restano tutte chiacchiere-
Il Ministro della Salute, Dott. Ferruccio Fazio, con lettera agli Assessori regionali alla
Sanità e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) del 22 gennaio 2010 ribadisce
quanto segue: i corsi triennali per Massofisioterapista riconosciuti sono antecedenti al 1999;
successivamente il terzo anno istituito in varie scuole non ha alcun valore.
Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio … in nulla innovano rispetto
all’abilitazione all’esercizio professionale che è e rimane quella riconosciuta
al Massofisioterapista biennale. Chiarimento già espresso dalla Direzione Generale del
Ministero della Salute G.Leonardi nella lettera del giorno 8.10.2007 e rinnovato dal Ministro
nell’interrogazione parlamentare del 5.07.2010 seduta n. 347.
Nell’interrogazione parlamentare e nella nota del Ministro del 22.01.2010, viene
riportato quanto segue: “.. a normativa vigente il Massofisioterapista può svolgere la propria
attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture
non appartenenti al servizio sanitario regionale”.
L’Agenzia delle entrate risoluzione n.70 del 13/04/2007: “…ai Massofisioterapisti non
viene applicato il regime di esenzione dell’Iva di cui all’art. 10 n.18 DPR 633 del 1972…”.
Con sentenza n. 5 del 2010 il Tar dell’Umbria ha collocato il Massofisioterapista fra gli
Operatori di interesse sanitario (legge 43 del 2006) pertanto ad un livello inferiore rispetto alle
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. (sentenza n. 5 del 2010, Corte Costituzionale n. 300
del 2007/TAR Lombardia n. 29 del 2008, Lettera Ministero della Salute del 24.07.2010).
Una risposta a chi parla di mft come figura vetusta, siamo nel 2009!!!
REPUBBLICA ITALIANA N. 2363/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2313 REG.RIC.
……..Come ha recentemente chiarito anche la Corte costituzionale (v. la sentenza n. 179 del 30 maggio 2008), la figura di “massaggiatore sportivo” è tuttora prevista e disciplinata dall’art. 8 della L. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive). La disposizione riserva al Ministero della sanità (ora “del lavoro, della salute e delle politiche sociali”) l’istituzione dei corsi e la disciplina dell’ordinamento didattico per l’esercizio dell’«arte di massaggiatore sportivo».
La competenza statale è, d’altronde, confermata dall’art. 6 della L. 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), il cui primo comma attribuisce al Ministro della sanità (attualmente, del lavoro della salute e delle politiche sociali) il potere di ricondurre le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente ad una delle professioni disciplinate dalla stessa legge. Ai corsi di massaggiatore sportivo previsti dal citato art. 8 della L. 1099/1971 possono accedere esclusivamente i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’art. 1 della L. 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione sanitaria e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti), ovvero i soggetti già abilitati all’esercizio di una professione sanitaria……..
Ciao Jimmy …. sai a volte penso che voi fisio siate, dopo tutto, degli essere umani. Ma c’è sempre “uno” (TIPO TE…) della categoria che poi riesce a distruggere questa mia idea facendomi ricadere nella totale convinzione che, in realtà, appartenete ad un’altra specie tipo dei quadrupedi ruminanati con forti atteggiamenti simil-frustranti.
Fattene una ragione gli MFT sono e rimarrano una figura riabilitativa sanitaria a tutti gli effetti… quindi impara ad accettarlo e a conviverci pacificamente.
Oppure lo psicologo potrebbe essere una soluzione….
Non illuderti Jimmy. Abbiamo gia’ avuto troppe delusioni. Aspettavamo anche la sentenza del cds del 2007 e sappiamo tutti come e’ finita. Vogliamo parlare dell’antitrust che si e’ pronunciato DOPO il tar Umbria? La vedo nera per noi fisio…
http://www.dentrosalerno.it/web/2011/01/30/la-massofisioterapia-una-realta-sanitaria-%E2%80%9Coscurata%E2%80%9D/
Il cds a tal proposito deve ancora pronunciarsi, e se conferma la sentenza tar umbria (impossibile non confermarla) sarete al di sotto delle arti ausiliarie, vai a fare l’estetista cosi fai meno danni.
peccato però che tar, antitrust e Cds hanno “sfornato” sentenze a favore dei massofisio fino ad oggi….e sulle sentenze non esistono le opinioni…”verba volant scripta manent”
Peccato che il tar umbria ha sentenziato essere il mft operatore d’interesse sanitario se congermato al cds…BUONANOTTE!
http://www.giornaledelcilento.it/it/professionila_massofisioterapia_una_realta_sanitaria_oscurata.html
LEGGETE QUESTO ARTICOLO
Noi fisio facciamo DIAGNOSI. Voi riabilitate pure che noi siamo avanti anni luce. Bye
per barbarella:
sarebbe più corretto dire che SOLO il MEDICO può fare una DIAGNOSI……..
tanto dovevo….
Ragazzi c’è poco da fare…secondo uno specifico decreto ministeriale e con le tante sentenze a favore del massofisioterapista, IL MASSOFISIO E’ E RESTERA’ UNA PROFESSIONE SANITARIA RIABILITATIVA. I fisio purtroppo non leggono le sentenze e non conoscono…consiglio di leggere la sentenza del Consiglio di Stato 5225 del 2007 che si è espressa a favore dei masso-fisioterapisti stabilendo che la professione è ancora valida e resta configurata nei termini del vecchio ordinamento e con essa i relativi corsi di formazione.
Oh…. anche ANDREA ha il vizietto di gigi la trottola NON SA PARLARE SENZA DIMOSTRARE DI ESSERE UN FISIO MALEDUCATO. Poverino…
Andrea considerati i tuoi commenti …anche per te vale la stessa cosa….ovvero non saranno pubblicati. Grazie
ciooo “gigilatrottola” vedi il blog come ti ha ripreso???? lo so da fisio è difficile scrivere un italiano che non contenga offese di vario genere… tu però non ti avvilire continua a provare forse la prossima volta riuscirai a farcela !!!
Riflettendoci e’ possibile che tu possa aver bisogno di una logopedista se vuoi posso informarmi a Milano e vedo chi posso trovare …. anche se sinceramente nel tuo caso avresti bisogno più di un miracolo.
Ciaooo
PER GIGILATROTTOLA: I tuoi commenti fino a quando non cambieranno tono verranno cancellati. Grazie
gigi ma dopo tante mazzate nei denti perchè non prendi in seria considerazione la possibilità (nel tuo caso liberatoria) del suicidio tanto come fisio neanche servi a niente…e per quello che scrivi fai pure ridere!!!!
Vero, come e’ vero che dopo la sentenza del TAR l’antitrust ha ribadito con una sentenza che il massofisioterapista e’ una professione sanitaria. Povera AIFI che riceve ancora in faccia un bel boomerang. Ciao Gigi. Al nostro prossimo fallimento. Ormai noi fisio ci siamo abituati!
Vero, com’è vero che l’ultima sentenza tar li ha declassati ad operatori di interesse sanitario, se confermata al cds andate a pulire i cessi se va bene!
SOLO PER RICORDARE A CHI CI SA SOLO PARLARE SENZA CONOSCERE LA VERITà GIURIDICA:
QUELLA DEL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE NON RIORDINATA APPARTENENTE ALL’AREA RIABILITATIVA ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE DELLO STATO , LA 19 MAGGIO N°403/71, E LE RELATIVE MANSIONI SONO CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976, COME CONFERMATO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE E COME PER ALTRO CHIARITO NUOVAMENTE ED ESPLICITAMENTE NELLA SENTENZA TAR UMBRIA 15/01/2010 N. 00005 AL PUNTO 10.2
OVVERO COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Tratto da : http://www.aimfi.it
“Barbarella” il tuo commento è stato modificato e sei pregato di contenerti nei futuri commenti (se vorrai farne altri), ricordandoti che lo stesso concetto si può esprimere anche evitando le offese. Grazie
Masso 2007 ora ho capito… qua l’unico ignorante sei solo tu!!! finalmente svelato l’arcano (ma poi neanche tanto…)!!!
l’unica speranza unirci agli mcb??? vai a vederti le varie (e sono tante) sentenze e aspetta quella del presidente del repubblica e poi ne riparliamo….
poverino… mi dispiace per te che per parlare su questo blog devi spacciarti per masso.
Fatti aiutare da uno bravo!!! ce ne sono tanti … io ne conosco uno che ha aiutato molta gente nel tuo stesso stato (spesso fisio). Se vuoi ti do il cell???
Masso tu sei sempre il solito che scrive sul blog del comitato nazionale massofisioterapisti. Un venditore di corsi di MCB che pubblicizza spudoratamente un nota scuola di Bergamo che promette una riconversione da MFT (professione sanitaria con titolo triennale) a MCB (ausiliari con titoletto biennale con un mansionario che non si capisce e che non possono nemmeno accedere ai corsi per massaggiatori sportivi). Ti sei proprio ridotto male. E ti rammento che la sentenza del garante e’ successiva a quella del TAR, la quale comunque menziona il nostro mansionario (DM 76).
O dei immortali, non vi è di peggio che un ignorante, che non riconosce nulla giusto se non quello che piace a lui.
(Publio Terenzio Afro)
Caro fabio altro che mft+mcb.. continua pure a delirare intanto l’ultima sentenza rilevante è questa dell’ANTITRUST che ha ribadito:
Sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha escluso ogni carattere fuorviante delle informazioni medesime ed in particolare quelle riguardanti la natura di professione sanitaria dell’attività del massofisioterapista ove ha appunto garantito e chiarito che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal Ministero della Salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatori massofisioterapisti, di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano all’esercizio della relativa professione.
Dell’equipollenza ce ne …. (bhè …avrai capito!!!) anche perchè tra un pò arriveranno altre sorprese ma non come quelle che indichi tu , diciamo che saranno un bel pò più serie e attendibili.
Paolo; credo che le sorprese le avrai tu e quelli che hai illuso di avere un futuro. Siamo già stati dequalificati in tribunale a inteesse sanitario e l’unica via ancora percorribile / ma non so per quanto ) credimi è riconvertire il titolo in MCB……
Li stanno licenziando i mft nei centri accreditati ed i giudici danno ragione a chi fino ad oggi li ha sfruttati, licenziati perchè non equipollenti.
http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=1565
intanto il riordino non prevede certe l’equipollenza ma una sorta di nuova figura in cui far confluire mft e mcb, ringraziate le ass. di categoria.
Ciao LALLO….
Complimenti per la morale, ti potrò sembrare cinico ma la realtà che descrivi è quella che tutti (sm, mft) ci auguriamo si concretizzi ma che NON ESISTE …
Quello che descrivi è la tua esperienza e forse di qualche altro ma generalmente la correttezza tra categorie come le nostre rimane un’utopia con qualche eccezione che conferma la regola!
Le leggi???? l’unico modo per difendersi da continui controlli che… guarda caso… assediano i mft E NON I FISIO …perchè secondo te? ti sembra corretto?
pensa che in città come MILANO i mft (e se conosce le leggi saprai, alla faccia di chi dice il contrario, che siamo legittimati a lavorare su privati e convenzionati asl) che molti centri interessati ad assumere mft si sono bloccati nel farlo perchè l’asl non permette di far lavorare i mft sui convenzionati asl ma solo sui privati. TI SEMBRA CORRETTO??? EPPURE SIAMO LEGGITTIMATI? Chi lo sa …. probabilemte l’AIFI come al solito centrerà qualcosa.
Questa è la cruda verità in cui i mft vivono senza contare gli sm (sono anche scienze motorie) che non hanno neanche una loro identità da poter difendere.
E’ BELLO QUELLO CHE RACCONTI MA SE LO FOSSE PER TUTTI…..
AH…. AGGIUNGO…. I LIBRI LI PRENDO E SOPRATUTTO LI APRO MA DOVRò PUR DIFENDERMI DA QUESTI ESALTATI (ESCLUDENDO CHI NON CI SI SENTE…)
Ma possibile che dovunque si vada ci sono sempre le stesse lamentele??? Ogni sito è pieno di fisioterapisti, massofisioterapisti e sm frustrati che non hanno un cavolo da fare e che insultano il prossimo… A me sembra inutile tutto ciò… Io, sm, lavoro tranquillamente con almeno una decina di fisioterapisti e mft. In 1 anno che lavoriamo insieme, vi giuro che non abbiamo mai avuto nulla da dire nei confronti della professionalità dell’altro. Ci occupiamo delle stesse cose alla fine, ma con ottiche ed in momenti diversi. Ad esempio, un paziente con ricostruzione dell’anca, il fisio OVVIAMENTE fa il suo lavoro di riabilitazione, cioè lo mette in piedi, poi entro in campo io affiancandolo, cioè redigo un piano d’allenamento specifico per abilitarlo nuovamente alla vita di tutti i giorni fino a che il fisioterapista non finisce il suo lavoro ed il paziente lo prendo solo io per massimizzare il suo benessere con l’attività motoria e la prevenzione. Il massofisioterapista, lavora a stretto contatto con tutti e due, aggiungendo una visione diciamo olistica del processo di riabilitazione. Son capitato su questo sito quasi per caso, e di certo il mio tempo libero non lo passo a insultare colleghi, ma credetemi, da quello che leggo all’università, ma anche lafamiglia, dovrebbero insegnare il buonsenso e la collaborazione tra gli individui e quindi tra le varie figure professionali. Una stronzata (scusatemi il termine) è far ricorso a leggi e sentenze… vi ricordo che la nostra professione (io la chiamo missione) è il benessere del paziente, utente che si rivolge a noi e non cercare di fare l’avvocato (del diavolo). Che i fisio si sentano superiori alle altre figure è una leggenda… a me non è mai successo, anche se in alcuni contesti potrebbero anche sentirsi superiori io penso che nei fatti bisogna essere superiori, non nelle sentenze/leggi!
D’altro canto, per i fisio, sentirsi minacciati da mft e sm vuol significare per loro (quei pochi che si sentono minacciati) non sentirsi forti sulle proprie capacità e competenze, altrimenti non sprecherebbero tempo ed energie a combattere chi potrebbe aiutarli a migliorare il proprio lavoro!!!
Detto ciò, aprite i libri e studiate quanto più potete per perfezionarvi, non per inculare il prossimo!
Leo tu sei un povero fisio disoccupato. Pulisciti l’ano con la tua laurea. Beccati questa
In data 26 marzo 2009 FNCM (federazione nazionale collegi massofisioterapisti) AIFI (associazione italiana fisioterapisti) e UIC (unione italiana ciechi) congiuntamente hanno segnalato l’Istituto Fermi di Perugia all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato per pubblicita’ ingannevole, ritenendo il materiale pubblicitario relativo al corso di massaggiatore-massofisioterapista suscettibile a generare confusione negli studenti e in tutte quelle persone che prendono visione della pubblicita’.
Ad avviso di queste Associazioni, i titoli rilasciati dall’Istituto non hanno valore abilitante all’esercizio di attività sanitaria.
La risposta dell’Autorita’ garante della Pubblicita’ e del mercato e’ stata pronta e senza possibilita’ di generare confusione:
“Si comunica che l’Autorita’, nella sua adunanza del 30 giugno 2010 ha esaminato la fattispecie segnalata.
In tale occasione, l’Autorita’ ha valutato i fatti denunciati e ha deliberato, ai sensi dell’art.5 comma 3, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” che allo stato non sussistono i presupposti per un approfondimento istruttorio della segnalazione in oggetto, sulla base del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n°206, recante “Codice del consumo” come modificato dal Decreto legislativo 2 agosto 2007 n°146
L’Autorita’, in particolare ha verificato che alla luce delle vigenti disposizioni in materia di professioni sanitarie e secondo quanto confermato dal ministero della salute, i titoli conseguiti al termine di corsi per massaggiatore-massofisioterapista di durata almeno biennale e tenuti presso istituti riconosciuti a livello regionale, abilitano alla relativa professione ( PROT.0048214 del 19/08/2010)”
L’autorita’da ragione all’Istituto Fermi di Perugia confermando la bonta’ del corso di massofisioterapista.
L’autorita’ ha parlato chiaramente di corsi ALMENO BIENNALI, percio’ il triennio è assolutamente legittimo.
Vedrai quando prima di natale, perchè bisogna essere delicati, i tuoi amici fisio si troveranno una letterina che gli accusa di calunnia e diffamazione nei confronti di un mft della provincia di Brescia…Vi anticipo il Buon Natale fisio e buon anno!!! Nel frattempo andate pure a raccontare che i MFT non possono svolgere la riabilitazione motoria e chi più ne ha più ne metta.
Quali mazzate? I fisio sono DOTTORI, LAUREATI ALL’UNIVERSITA’ (PER NOI NON FAI NEMMENO NUMERO) tu un povero operatore di interesse sanitario che rosica, ignorante come una capra delle ande e con l’attestatuccio acquistato al lidl che non riconoscono nemmeno nel Madagascar.
Un povero abusivo 🙂
Che fesso sei
I fisio stanno prendendo mazzate su mazzate…. che figata costringerli a tornare con i piedi per terra.
Con stima…
Pablo MFT
Ciao giornalaio, tornavo per dirti che anche ad ottobre nulla di fatto. Speriamo almeno che ti diano l’ordine per la fine dell’anno altrimenti rischi il fegato. Tu pensa che tra poco lo danno ai naturopati! Saluti e fatti vivo. Mi mancano le tue psicopatie.
Iscriviti ad una associazione di categoria e vedrai che avrai tutte le risposte. Io fatturo in esenzione iva.
voglio essere e continuare ad assere massofisioterapista. “due anni” diplo. in ospedale nel “87 e quindi sono 22anni fa. se sono, siamo, sanitari perchè l’iva? attendo una vostra cortese risposta.
Rieccomi, anche ieri game over. Il vostro fallimento si fa sempre più raccapricciante. Fate pena. 17 game over, 27 game over, garante game over. Attendiamo DPR. Insert coin giornalaio. A presto
Sei quasi finito giornalaio, tu e tutta la tua razza. Oggi nulla di fatto. Ci vediamo tra dieci giorni.
P.S. Sei tornato a fare show sul forum di nonsolofitness col tuo nik da checca “barbarella”. Fermo al Fermi please. Siam tre piccoli dottorin siamo tre giannetin trullalero trullala
Dimenticavo: quando arrivera’ la risposta dal colle vedremo se il III abbia solo valore culturale e fazzista. Poi un’angioplastica non te la toglie nessuno. Bye scrivano
“Bye bye” non mi e’ nuovo viene usato da un giornalaio psicopatico che scrive su 10 siti con 10 nik. Malato ascolta, sul forum di nonsolofitness stanno aspettando che Barbarella (che sei sempre tu povero malato) scriva come sia finito il fermo al fermi. E poi dimmi psicolabile, cantate vittoria per la sentenza tar Umbria. Ma allora perche’ ne avete chiesta la sospensiva ed il giudice vi ha silurato? Illuminaci cantastorie valligiano!
Per l’appunto, riportare le solite ultime 4 righe di una sentenza (comunque vinta da noi fisio) non fa testo e il nuovo orientamento insieme alle ultime sentenze (tar Perugia e Catania), e risposte ministeriali confermano essere il mft un semplice operatore di interesse sanitario, “cultura biennale da tornello” (lontano anni luce da un Dott. in fisioterapia e spero per voi assimilabile ed assorbibile dal mcb) nient’altro, poi ripeto ci si bei pure su chiacchiere da bar e cafonate del tipo di cui sotto, contano i fatti, bye bye
Esatto Gino, una risposta di pochissimi giorni fa. La sentenza TAR Catania postata da Shumi non toglie e non aggiunge nulla. Il giudice ha giustamente applicato la legge. MFT post 96 non puo’ accedere all’universita’. CIO’ NON VUOL DIRE NON ESSERE SANITARI O NON POTER LAVORARE. Idem per la non equipollenza. Hei cantastorie, inserisci anche questo link sul blog. Magari arriva qualche disoccupato a fare due chiacchiere. Altrimenti sei sempre e solo tu con mille nik ad ammalarti di cuore
Esatto Gino, una risposta di pochissimi giorni fa. La sentenza TAR Catania postata da Shumi non toglie e non aggiunge nulla. Il giudice ha giustamente applicato la legge. MFT post 96 non puo’ accedere all’universita’. CIO’ NON VUOL DIRE NON ESSERE SANITARI O NON POTER LAVORARE. Idem per la non equipollenza. Hei cantastorie, inserisci anche questo link sul blog. Magari arriva qualche disoccupato a fare due chiacchiere. Altrimenti sei sempre e solo tu con mille nik ad ammalarti di cuore
PER CORRETTEZZA DI INFORMAZIONE….
Risposta scritta pubblicata lunedì 5 luglio 2010
nell’allegato B della seduta n. 347
All’Interrogazione 4-05540 presentata da
PAOLO GRIMOLDI
Risposta. – Negli ultimi 10 anni si è tentato di dare attuazione al dettato dall’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Questo Ministero, per dare attuazione alla legge citata, avrebbe dovuto emanare un decreto, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), indicante i criteri e le modalità per riconoscere l’equivalenza fra i titoli conseguiti in vigenza del pregresso ordinamento e gli ex diplomi universitari (attualmente lauree).
Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è venuta meno la competenza statale a regolamentare le professioni sanitarie mediante decreti ministeriali, aventi natura di regolamenti, dal momento che è intervenuto un nuovo riparto di competenze fra lo Stato e le regioni e le province autonome.
Fu pertanto perseguita la via dell’accordo in sede di conferenza Stato-regioni, ai sensi del quale le regioni avrebbero dovuto istruire le pratiche inerenti le professioni, trasmettendo poi la documentazione a questo Ministero il quale, preso atto della positiva istruttoria conclusa dagli enti locali, avrebbe dichiarato l’equipollenza alle lauree dei titoli valutati.
Successivamente al raggiungimento dell’accordo, tuttavia, le regioni ne manifestarono l’oggettiva difficoltà di attuazione, al punto che, di fatto, l’accordo in questione è rimasto inapplicato.
Per non pregiudicare ulteriormente la situazione dei possessori di titoli pregressi che non hanno beneficiato dell’equipollenza si è, quindi, proceduto, d’intesa con le regioni e le province autonome, alla redazione di un nuovo schema di accordo che, introducendo alcune modifiche proposte dalle regioni medesime, sostituisse il vecchio atto d’intesa e consentisse agli enti locali di avviare la prescritta istruttoria. Sul nuovo schema di accordo il Miur ha già espresso parere favorevole.
È attualmente in corso l’esame da parte delle organizzazioni sindacali, a cui il testo è stato sottoposto in considerazione dell’impatto che la disciplina avrà sull’attività lavorativa per gli effetti sulle qualifiche professionali di alcuni operatori del Servizio sanitario nazionale.
Una volta ultimata la fase istruttoria, si potrà dunque procedere alle ulteriori fasi procedurali, finalizzate all’approvazione del nuovo accordo, che consentirà di dare finalmente attuazione all’articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.
In merito, specificamente, alla professione dei massofisioterapisti, questo Ministero ha emanato una specifica circolare in data 22 gennaio 2010, indirizzata alle regioni.
In essa viene ribadito l’orientamento di questo Ministero, già espresso in più occasioni, di affermare che la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale, essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale titolo, conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, abilita all’esercizio della relativa professione ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, secondo cui solo i titoli di massofisioterapista con formazione triennale, conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, possono considerarsi equipollenti alla laurea in fisioterapia.
Per quanto attiene ai percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione di massofisioterapista, ai fini del conseguimento di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale. Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio sono da considerarsi come un puro accrescimento del bagaglio culturale e nozionistico degli studenti, ma non aggiungono nulla ai fini dell’abilitazione professionale degli stessi, che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.
Tale professione è, peraltro, riconosciuta ad esaurimento dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è più possibile bandire concorsi pubblici per l’assunzione di detti professionisti.
Pertanto, il massofisioterapista, in base alla normativa vigente ed alla luce della citata sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell’entrata in vigore del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
Atteso l’unico assunto apprezzabilmente positivo di questa risposta, ovvero che non siamo e non siamo mai stati degli abusivi come invece sempre pubblicamente cianciato da altre associazioni riconosciute in sede Ministeriale ed intrise di presunti poteri mistico/giudiziari, resta da chiedersi di quali accordi si parli – Sarebbe bene conoscerne i contenuti e le finalità e che impatto dovrebbero avere su tutti i diplomati di oggi e di “ieri”, ma viviamo in Italia dove il politichese spesso sottende a sorprese inaspettate. Noi restiamo in buona fede a che si rispettino i diritti costituzionalmente garantiti di chi non vuole e noi aggiungiamo, giustamente, avere alcun tipo di sorpresina dequalificante che, da parte nostra, vedrebbe sempre e comunque ferma opposizione nelle sedi competenti. La nostra non è e non è mai stata una guerra contro nessuno anche se per qualcuno controinteressato è così,ma tutti sappiano che non abbiamo le bende agli occhi e fino a quando non saranno rispettate tutte le prerogative e le norme che fanno capo alla nostra figura, non avremo certamente alcun atteggiamento accondiscendente con nessuno. Poco importa se dovremo attendere ma la legge non è creta plasmabile a piacimento e “piacere” di qualcuno pertanto, se la politica resta sempre nel limbo, saranno appunto le sedi competenti a dire se ci spetta quel limbo o o meno. Non dire, omettere, reinterpretare e esprimere opinioni va bene purchè restino opinioni appunto. Se si tenterà di dequalificarci noi siamo pronti, se si vuole discutere anche, ma in italiano e senza postille.Per ora, ribadiamo, si resta in buona fede. Schemi, accordi, e quant’altro ci stanno bene se chiaramente aderenti al rispetto di tutti i diritti di tutti i cittadini altrimenti AIMFI con il fai da te non concorda e tantomeno se ne impressiona.
http://WWW.AIMFI.IT
AD OGGI è COSI…..
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ UNA PROFESSIONE ED E’ REGOLATA DA UNA LEGGE LA 403/71 E RELATIVE MANSIONI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976.
COME HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5225/2007:
NON ESSENDO PERO’INTERVENUTO UN PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA COME UNA DI QUELLE DA RIORDINARE, NE’ ESSENDO INTERVENUTI PROVVEDIMENTI DI RIORDINAMENTO DEL RELATIVO CORSO DI FORMAZIONE O DI ESPLICITA SOPPRESSIONE, LA RELATIVA PROFESSIONE E’IN SOSTANZA RIMASTA CONFIGURATA NEI TERMINI DEL VECCHIO ORDINAMENTO, CON CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE.
OVVERO
COME RECITA IL DECRETO MINISTERIALE 7/9/1976:
IL MASSOFISIOTERAPISTA E’ IN GRADO DI SVOLGERE TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA IN AUSILIO ALL’OPERA DEI MEDICI SIA NEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SIA NELL’IMPIEGO IN ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PERTANTO ESEGUE ED APPLICA TUTTE LE TECNICHE DEL MASSAGGIO E DELLA FISIOTERAPIA SULL’AMMALATO SECONDO LE ISTRUZIONI DEL SANITARIO, A LIVELLO DI PERSONALE AUSILIARIO E DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE.
Ciao malato mentale! “Si necessita” non mi e’ nuovo. Viene usato da altri malati mentali! O sei sempre tu? Hai trovato un altro nik! Bello! Ma e’ tedesco? Oltre che psicopatico cantastorie dai 1000 nik hai anche la doppia residenza ora? Italotedesca? Desiobavarese? Facciamo corretta informazione. Fermo al Fermi fallito come te. Sospensiva TAR Umbria ciao ciao. I masso vi rubano il lavoro (lo dite voi). Ergo non siete all’altezza poveri disoccupati. Roditi il fegato e achtung alla bilirubina Shumy.
Facciamo informazione corretta please, quelle sono idiozie sparate da chi nulla sa della legge o ci prova (in malafede) con mezzucci che a poco o nulla servono a celare la verità. A parlare sono tutti bravi, ma contano i fatti, quelli neri su bianco, fatti di pochi mesi fa o addirittura giorni
Fatti…
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http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=20201&stile=6&highLight=1
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2008/200800884/Provvedimenti/201001254_01.XML
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Ministero, giudici e sentenze non chiacchiere!
Ergo per riabilitare si necessita di aver conseguito la LAUREA, il resto è abusivismo, ignoranza e cialtroneria, poi che ognuno si bei pure nella propria convinzione.