Cos’è l’Osteopatia?

STILL

L’osteopatia nasce alla fine dell’ottocento negli Stati Uniti. Il suo fondatore, il medico americano Andrew Taylor Still (1828-1917), intuisce la relazione tra l’equilibrio funzionale del corpo umano e la sua naturale tendenza verso la salute e l’auto-guarigione.

Il 10 maggio 1892 fondò la American School of Osteopathy a Kirkville nel Missouri. Nel 1917 John Martin Littlejohn, allievo di Still, aprì a Londra la prima scuola europea.

L’Osteopatia è un metodo naturale che concentra l’attenzione sulla struttura del corpo umano costituito da ossa, legamenti, muscoli, tessuto connettivo, sistema linfatico, sistema nervoso, sistema circolatorio e fasce.

Racchiude una serie di tecniche manipolative precise ,  al fine di trattare le disfunzioni strutturali che impediscono al nostro corpo di compiere in modo naturale le proprie funzioni. Ristabilire la mobilita’ dei differenti sistemi del corpo è la priorita’ osteopatica, cercando di migliorare, laddove possibile, la loro interazione e la loro regolazione.

L’Osteopatia si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

CURA la persona secondo i disturbi che ha (limitazioni funzionali,  problemi somatici ecc..)

TRATTA LE CAUSE di queste disfunzioni

RISTABILISCE il movimento e l’armonia strutturale ai differenti meccanismi.

Il nostro corpo umano è in grado di autoregolarsi in seguito ad un trauma o patologie anche molto gravi a condizione che siano rimossi gli ostacoli all’energia vitale con opportune manovre manuali.

COSA DEVE FARE UN OSTEOPATA DURANTE UN TRATTAMENTO OSTEOPATICO?

UNA COMPLETA VALUTAZIONE DELLA POSTURA DEL CLIENTE,  distribuzione del peso, accertarsi della presenza di eventuali contratture, tensioni e spasmi muscolari

PROVE FUNZIONALI: Specifici test attivi e passivi secondo gli obiettivi della valutazione

ACCERTARE l’origine di eventuali blocchi osteo-articolari.

IDENTIFICARE le cause del problema, risalendo all’origine del dolore e della sofferenza.

 

DURATA DI UN TRATTAMENTO E NUMERO DI SEDUTE NECESSARIE:

Generalmente sono necessarie dalle tre alle sei sedute, malgrado questo numero può variare in base alla gravità e alla durata del problema.
La prima seduta che comprende anamnesi e trattamento può durare più di un’ora, mentre le successive sedute di trattamento possono esser svolte in trenta fino a sessanta minuti, a dipendenza delle esigenze del caso.

RICONOSCIMENTO GIURIDICO IN ITALIA:

La mancanza in Italia di uno status giuridico per l’osteopatia ha, per necessità oggettiva, richiesto la costituzione di forme associative professionali che si adoperano nell’ottenere non solo un riconoscimento legale dell’osteopatia, ma anche una regolamentazione e una tutela della professione osteopatica.

In Italia il panorama osteopatico è regolato dalle seguenti associazioni e registri:

ROICSdO (Consiglio Superiore degli Osteopati) Fe.S.I.Os (Federazione Sindacale Italiana Osteopati) A.M.O.I (Associazione Medici Osteopati Italiani) A.I.M.M. (Accademia Italiana Medicina Manuale) U.P.O.I (Unione Professionale Osteopatia d’Italia)

Recentemente,l’articolo, tratto dal Bollettino Notiziario di agosto 2009 dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, riassume in 5 punti alcune importanti considerazioni inerenti l’Osteopatia.

L’attività osteopatica non costituisce esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica in quanto l’osteopata svolge una professione sanitaria primaria, cioè indipendente, autonoma e distinta dalle aree medica e fisioterapica, tutelata in Italia dal Registro degli Osteopati Italiani.
L’Osteopatia può essere ANCHE praticata dai medici purché abbiano il percorso formativo stabilito a livello internazionale.

Per la lettura completa dell’articolo si rimanda il lettore a pagina 19 del Bollettino Notiziario, pubblicato sul sito del ROI: http://www.roi.it

Inoltre e” presente on line una petizione in cui si chiede alla Commissione Europea di prendere le iniziative legislative necessarie  per un riconoscimento giuridico delle discipline mediche non convenzionali:

http://www.petitionecomed.eu/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=1&Itemid=3&lang=it

Concludo dicendo che l’Osteopatia è riconosciuta in tanti stati nel mondo, tutelata da normative ben precise. In Italia,come abbiamo gia’ detto, purtroppo non è ancora riconosciuta nonostante sia “conosciuta” e apprezzata da milioni di italiani. Se l’albero si riconosce dai frutti, in parole semplici, l’osteopatia si riconosce dalle persone che, grazie ad essa, sono riuscite a migliorare il proprio stile di vita e personalmente ho avuto modo di sentire, leggere e conoscere storie “a lieto fine” grazie e solo all’osteopatia.

 

De Martino Luca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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58 risposte a Cos’è l’Osteopatia?

  1. gianfranco ha detto:

    osteopatia e fisioterapia. abito in brasile , le due profissioni sanitaria sono riconosciute, ma la oteopatia e uma disciplina piu avanti della fisioterapia. um saluto gianfranco

  2. BarbaGianni ha detto:

    Il bello e’ che anche Linda=Alessio. Dunque BarbaLindaAlessio.

  3. luca ha detto:

    Il nostro caro Alessio = Barbarella scrive sul forum di nonsolofitness.it…siamo ben contenti che uno come lui, che si nasconde con 800 nomi, non scriva piu’ sul nostro blog. Grazie Barbarella 🙂
    SOSTENIAMO L’OSTEOPATIA RAGAZZI!!!

  4. Linda ha detto:

    1) la medicina fisica strumentale è scientificamente valida basta conoscerne la dosimetria, principi fisici, biologici e chimici ma questo è appannaggio di universitari.
    2) Omeopatia, bach etc. sono fuori legge e di dimostrata inefficacia.
    3) E’ la comunità scientifica a decretare la verità terapeutica non la massa.
    4) Non si può paragonare un corso di 150 gg con una preparazione universitaria di 3-5 anni, e poi una cosa è ciò che la comunità medica-scientifica riconosce oltre alle norme dello stato, altro è ciò che non riconosce e non è nemmeno normato.

  5. Christian ha detto:

    le critiche su una disciplina o un’altra la troverai sempre…
    esistono libri di tutti i tipi.
    Da poco ho letto, per pura curiosità, un libro dal titolo:
    FISIOTERAPIA SPIRITUALE PER LA SCHIENA
    di Tanja Aeckersberg
    Edizioni il punto d’incontro

    Fra l’altro mi è anche piaciuto ma ti posso assicurare che dentro ce ne di tutti i colori.
    Oggettivamente non ne esistono discipline che hanno successo sempre!
    Anche quella allopatica ne ha sfornate di fregature vedi la medicina strumentale: laser, ultrsuoni ecc ecc ne ho letto di tesi che ne dimostrano L’INEFFICACIA. Ma purtroppo tante volte tutti noi ci facciamo condizionare da studi e ricerche che forse poi non sono stati davvero fatti con un rigoroso criterio attuativo. Io personalmete penso, leggo, studio e provo (spesso su di me…) e poi traggo LE MIE conclusioni giuste sbagliate ma almeno provo a pensare e a scegliere con disinteresse, cosa che molti pseudo-ricercatori non fanno o non possono fare per le sovvenzioni che ricevono.
    Esempi di gratuito screditamento ce ne tanti:
    – Hamer e la sua medicina;
    – Di Bella;
    – Hahnemann e l’omeopatia;
    – Bach e i suoi fiori;
    E perchè no … Still e la sua Osteopatia!!!!
    L’unica cosa che posso fare, al di lè di qualsivoglia ricerca, è aspettare e vedere…. e la massa (intesa come gente..) decreterà la verità terapeutica sull’osteopatia: un successo o un fallimento clamoroso!!!
    questo è quello che mi auguro capiti a tutte le discipline in campo sanitario e non.

  6. Linda ha detto:

    In tutto…leggi questi libri scritti da medici professori universitari che hanno dimostrato essere l’osteopatia inefficace e moda che presto passerà.

    -Aghi, pozioni e massaggi: la verità sulla medicina alternativa
    di S. Singh e E. Ernst
    Rizzoli

    -Guida critica alle cure non convenzionali
    di Giorgio Dobrilla
    Avverbi-Zadig

    -Medicine alternative?
    di Emanuele Salvidio e Renzo Morchio
    Sagep Editore

    E’ una bufala l’osteopatia da 150 gg in istituti pvt.

  7. Christian ha detto:

    Sono due LSM diplomati in Osteopatia e poi sai perfettamente che l’osteo è efficacie, discuterne è inutile. Pensa solo a quanti fisio si sono dati all’osteopatia. Cmq spiegami in cosa sono rimansti a 150 anni fa…
    fammi un esempio concreto.

  8. Linda ha detto:

    Dopo 150 anni? Mi dici in cosa si evoluta l’osteopatia? E’ ferma da 150 anni al pensiero di Still, quelli sono 2 articoli di terapisti manuali prestati all’osteopatia.

  9. Christian ha detto:

    linda non dire cosi …. evidenze scientifiche cominciano ad esserci.
    Vai a visitare pubmad (una tra i siti scientifici più accreditati) e c’è uno o più articoli pubblicati da osteopati “italiani” (nello specifico della scuola SOMA) questo devi inevitabilmente considerarlo.
    E’ UNA EVIDENZA CHE L’OSTOPATIA DA RISULTATI SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRABILI…. E NON CI SI PUò FARE NIENTE!!!!

  10. Linda ha detto:

    L’osteopatia è priva di evidenze e non riconosciuta, mi basta e mi avanza.
    Non m’interessa chi è fisio o medico e fa osteopatia, mi interessa che sono appunto medici e fisio, poi facciano pure quello che vogliono…è il titolo pregresso che li abilita e da loro competenze non certo l’osteopatia.
    Guarda che ho smesso da un pezzo di confrontarmi con gli osteopati, è come se la Montalcini volesse confrontarsi con la Marchi, sono di un ignoranza mostruosa e portano avanti una setta alla stregua di scientology, terminologia, ipotesi, trattamenti sensa alcuna evidenza scientifica.

  11. luca ha detto:

    i test a fisioterapia??? ma cosa dici?? tanti osteopati sono medici o fisioterapisti ed evidentemente hanno approfondito la loro conoscenza studiando osteopatia. Ti ripeto, è stupido continuare a dibattere cosi’, PERCHE’ NON VAI DA UN BRAVO OSTEOPATA E TI CONFRONTI CON LUI? Scioglierai tutti i tuoi dubbi e ricorda che PURTROPPO PER VOI tra i fisioterapisti e gli osteopati c’è un abisso che vi divide..l’osteopatia è una conoscenza globale a differenza della vostra.

  12. Linda ha detto:

    Non mi interessano le stregonerie prive di evidenza scientifica alla stregua di fattucchieri e cartomanti, l’osteopatia è una baggianata non normate nè riconosciuta, per ora sono perseguibili…poi si vedrà.
    Le condanne alla luce della recente sentenza arriveranno tranquillo.
    150 gg di corso in istituto pvt sono il ricovero di chi ha fallito i test a fisioterapia, NO GRAZIE!!!

  13. LUCA ha detto:

    tu proprio non riesci a capire la realta’, che non vuoi accettare: L’osteopatia è una realta’ in Italia da anni e il nostro paese ESSENDO UN PAESE EUROPEO A TUTTI GLI EFFETTI, non è cosi’ “indipendente” come dici, dal punto di vista giuridico. I FATTI DICONO E TE LO RIPETO PER L’ULTIMA VOLTA, CHE NON CI SONO OSTEOPATI CONDANNATI PER ABUSO DI PROFESSIONE..! SE UN OSTEOPATA LAVORA NEI SUOI LIMITI, NON POTRA’ MAI ESSERE CONDANNATO..QUANDO POI SARA’ RICONOSCIUTA LA FIGURA OSTEOPATICA A TUTTI GLI EFFETTI, COME IN FRANCIA AMERICA ECC…, CI SARA’ L’ESTINZIONE DEI FISIOTERAPISTI….QUINDI TI DO’ UN CONSIGLIO: ISCRIVITI AD OSTEOPATIA!!!!

  14. Linda ha detto:

    Probabilmente di diritto non ne capisci niente e questo è un tuo problema, gli articoli sono di eminenti professori riportati semmai dal sito cicap.
    Le condanne ci saranno dopo la sentenza della suprema corte di cassazione, ad oggi è andata bene, ora c’è un precedente che fa giurisprudenza e vedremo se condannerranno questi stregoni o sarà riconosciuta, la sentenza mette al momento un paletto, o sanitari o reato, poi vedremo.
    Non dimenticare che i medici qualora fosse riconosciuta (mooooolto improbabile) ne rivendicano l’esclusiva e se ci rifletti tutto torna, CASSAZIONE SANCISCE O SANITARI O REATO…I MEDICI SONO SANITARI.
    Intanto si stoppano o peggio per loro…

  15. LUCA ha detto:

    probabilmente non riesci proprio a capire che le direttive europee possono essere vincolanti in alcuni casi..informati! E’ inutile riportare due articoli del cicap, che non ha nessuna competenza in merito. LA VERITA’ E’ LA SEGUENTE: L’OSTEOPATIA VERRA’ RICONOSCIUTA A BREVE..PER FORTUNA! P.S.: SE L’OSTEOPATA COMMETTE REATO, RIPORTA ALMENO UNA CONDANNA..GRAZIE

  16. Linda ha detto:

    La cassazione è l’ultimo grado di giudizio ed è stata chiara, non sanitario commette REATO!
    In quanto all’adeguamento non capisco di cosa parli, la GB si adeguata all’euro? Eppure fa parte della UE.
    Italia sovrana ed ognuno decide a casa sua, le direttive non vincolano le leggi e la cassazione si.
    Le medicine non convenzionali sono solo truffe…
    http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=102102
    http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=101576

  17. LUCA ha detto:

    LINDA STAI TRANQUILLA..fra non molto vedremo come l’Italia si adeguera’ all’invito della Comunita’ Europea per le medicine non convenzionali..vedrai! DENUNCIA PURE..non serve assolutamente a nulla….credimi

  18. LUCA ha detto:

    Per quanto riguarda la sentenza di cui ti ho elencato i dettagli, SONO I GIUDICI CHE DECIDONO LA CONDANNA O L’ASSOLUZIONE…IN QUEL CASO COME IN TANTI ALTRI, GLI OSTEOPATI SONO STATI ASSOLTI, E’ UNA SENTENZA, NON E’ STATA INVENTATA DA ME!!!! Ci sono tutti i riferimenti se hai qualche dubbio..fai una ricerca tranquillamente

  19. Linda ha detto:

    ah dimenticavo prima che l’admin. si arroghi il diritto di deleted, era un generalizzare non rivolto certo ai presenti e cmq l’Italia è stato sovrano non deve adeguarsi ad un bel nulla a chi non conviene espatri pure…
    Le leggi vanno rispettate e fatte rispettare.
    La partita è chiusa.
    O SI E’ SANITARI O SI COMMETTE REATO!!!
    Dovresti sapere che tutte le sentenze pregresse a favore o contro sono oramai fuffa…parliamo di CASSAZIONE che fa giurisprudenza, dunque legge…oltre non si va.

  20. LUCA ha detto:

    Denunciate pure, non servono a nulla queste denunce anzi…sono a carico vostro le spese processuali. Ultimamente gli osteo COME SAI O ALMENO SI SPERA, sono stati presi in considerazione anche dall’albo dei medici di Bologna,e si parla di MEDICI non DI FISIO..C’è UNA GRANDE DIFFERENZA. Comunque t’invito a denunciare tutti gli osteopati che conosci, però SE VERRANNO CONDANNATI O ASSOLTI, DEVI PUBBLICARE LA CONDANNA O L’ASSOLUZIONE SU QUESTO BLOG, QUI SI PARLA DI FATTI CONCRETI, NON DI TEORIE STUPIDE E SENZA SENSO. GRAZIE

  21. Linda ha detto:

    Ricordiamo che, in Italia, le professioni sotto elencate non appartengono ad arti o professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e quindi non sono abilitate ad effettuare cure e terapie masso-fisioterapiche o manuali, non hanno diritto all’esenzione IVA per le prestazioni fornite e le spese sostenute non saranno detraibili fiscalmente. Rispondono perciò, ai sensi del codice penale, confermato dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione e da diverse sentenze del T.A.R. e del C.d.S., del reato di abuso di professione sanitaria nel caso in cui eseguano attività riservate ad arti e professioni sanitarie, compreso, quindi, il massaggio terapeutico e sportivo.

    •Massaggiatore Orientale
    •Massaggiatore Ayurveda
    •Massaggiatore Olistico
    •Massaggiatore Shiatsu
    •Estetisti
    •Naturopata
    •Osteopata
    •Massoterapista
    •Massoterapeuta
    •Massaggiatore terapeutico
    La segreteria Nazionale

    http://www.aimcb.it

    Mft post 96 non è che un arte ausiliaria non sanitaria assorbita dal fisio, questo dice la sentenza del cds.
    Mft post 96 anche in merito alla

    tanto decantata sentenza del C.d.S.

    del 2007 in quanto professione

    ausiliaria e dunque espressione di

    una formazione inferiore, non

    contemplata nel D.M. del 29 marzo

    2001 sono assoggettati ad I.V.A.,

    non figurano tra le professioni

    sanitarie, non accedono alla

    riconversione creditizia per il

    conseguimento della laurea, non

    accedono all’aggiornamento

    continuo in medicina, non

    accedono ai concorsi pubblici,

    non hanno l’autonomia propria del

    fisioterapista e dunque devono

    attenersi alle indicazioni del

    medico. E’ proscritto loro il

    trattamento riabilitativo di

    patologie neurologiche. In attesa

    di un riordino il d.g.l. del 92 e la

    legge del 2006 fuga ogni sorta di

    dubbio sulla validità dei titoli

    conseguiti dopo il 1999, in realtà

    non hanno conseguito alcun titolo

    idoneo a legittimare lo

    svolgimento di qualsiasi attività

    sanitaria riabilitativa.
    QUESTI SONO FATTI…LE TUE FANTASTICHERIE. AVETE CHIUSO ABUSIVI!!!
    INCOSCIENTI, INCOMPETENTE E SENZA SCRUPOLO METTONO A REPENTAGLIO LA SALUTE PUBBLICA DI POVERI IGNARI SENZA AVERNE TITOLI E CULTURA, CERTO CHE DENUNCIAMO..A GO GO…

  22. Christian ha detto:

    1) le leggi le fanno in parlamento non i giudi che l’applicano semmai.
    INFATTI LE FANNO IN PARLAMENTO E LA DOVE LA LEGGE è IN CONTRASTO CON U.E. FA TESTO QUEST’ULTIMA … GIA SOLO PER QUESTO DEVI CAPIRE CHE PER GLI OSTEO NON RAPPRESENTATE “NULLA” VISTO CHE PRIMA O POI VERRANNO RICONOSCIUTI. IO PENSO NEL 2012/13
    2) mft post 96 è niente (il ministero non lo riconosce, dunque niente ecm, niente concorsi pubblici etc. e con questa sentenza sono completamente fuori)
    TU SEI COSI’ FERRATA SULLA LEGGE E POI PECCHI IN QUESTO MODO? MFT POST96 HANNO UNA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E TU COSA MI SCRIVI ( ..e con questa sentenza sono completamente fuori) GUARDA CHE TU SEI UN POVERO FISIO NON UN GIUDICE!!! AH.. PROBABILMETE STATI ROSICANDO PER QUELLA SENTENZA CHE GIUSTIFICA AMPIAMENTE I POST 96. IN SICILIA UNA RAGAZZA MFT POST96 è STATA DENUNCIATA DA UN FISIO ..è FINITO TUTTO IN UNA BOLLA DI SAPONE!!! MI DISPIACE…
    3) osteopata non è sanitario e la sentenza parla chiaro…commettono reato e da oggi li denunceremo tutti.
    FALLO ..VOGLIO PROPRIO VEDERE COSA OTTIENI… SECONDO ME MOLTO POCO MA TU PROVA NON SI SA MAI
    4) sm stendo un pietoso velo…
    PERCHè??? SE NON è L’EQUIPOLLENZA SARà IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E UN CORRIDOIO PREFERENZIALE PER L’ISCRIZIONE. QUINDI MI SA CHE è PIù LOGICO STENDERE UN VELO PIETOSO GUARDANDO VOI
    5) Deve essere chiaro che se non si è sanitari Medici o Fisio) si commette REATO!!!
    REATO A FARE COSA??? MASSAGGIO BIOENERGETICO AD ESEMPIO?? O GINNASTICA POSTURALE (ex-ginn medica ma un pò meglio)? TU COMUNQUE DENUNCIA…
    6) Argomento con fatti…tu continui a fantasticare, vedi un pò dove arriverai.
    IO FANTASTICO MA TU DOCUMENTATI MEGLIO E FORSE NON ARRIVERAI MA ALMENO PARTIRAI….CON IDEE E CONSAPEVOLEZZE MIGLIORI

  23. Linda ha detto:

    E’ evidente che di diritto ne sai poco, non è la cassazione alla quale dovranno tutti adeguarsi in quanto sentenza sub-judice.
    Le sentenze della suprema corte di cassazione fanno giurisprudenza, è evidente che non accetti regole, leggi, realtà e buon senso…
    Noi li denunciamo eccome…poi si vedrà.

  24. LUCA ha detto:

    TU PUOI DENUNCIARE CHIUNQUE LINDA, NON SERVIRA’ A NULLA,E’ SOLO UNA PERDITA DI TEMPO..LEGGI QUESTA:

    Una sentenza molto interessante del 2003, che ha assolto un operatore bio-naturale confermando il principio giurisprudenziale secondo cui sono lecite tutte le attività diverse rispetto a quelle riservate alle professionisti protette.

    SENTENZA

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL TRIBUNALE DI GENOVA

    IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

    ha pronunciato la seguente SENTENZA
    nel procedimento penale CONTRO XXX nato il 12/12/58 a Genova elett. dom. c/o lo studio dell’Avv. M.Boggio del foro di Genova

    LIBERO PRESENTE

    IMPUTATO

    Del reato p.e p. dall’art. 348 cp poiché in qualità di titolare dello studio di osteopata YYY, pur privo dell’abilitazione, esercitava la professione medica svolgendo nel corso delle visite dei clienti, tra i quali XY, YX, XZ, e ZX, attività di anamnesi, diagnostica, terapia riabilitativa e rilasciava certificati attestanti la patologia dei clienti.

    In Genova fino al 01/02/2001

    CONCLUSIONI

    IL PM: att.generiche euro 300,00 multa

    IL DIFENSORE: chiede l’assoluzione, il fatto non costituisce reato

    L’imputato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva citato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli.

    Nel corso del dibattimento veniva acquisita documentazione e venivano esaminati i testi richiesti dalle parti, i consulenti tecnici della difesa e l’imputato.

    P.M. e difesa concludevano infine come in epigrafe.

    Al giudicabile, nella propria qualità di titolare di uno studio di osteopatia, è contestato il reato di cui all’art.348 c.p. per avere, pur privo dell’abilitazione, svolto attività medica compiendo anamnesi, diagnosi e terapie riabilitative nonché rilasciando certificati medici.

    In mancanza, da un lato, di un’espressa e specifica disciplina legislativa della professione dell’osteopata (peraltro attualmente in fase di approvazione parlamentare) ed in assenza, dall’altro, all’interno del nostro ordinamento, di una nozione di atto medico, il problema oggetto del presente procedimento è pertanto quello di verificare a quali condizioni le attività descritte nel capo di imputazione si sostanzino in atti medici al fine poi di accertare se, nel caso di specie, il giudicabile abbia in effetti compiuto atti con tali caratteristiche, onde invaso la sfera riservata ai professionisti abilitati e penalmente tutelata dall’art. 348 c.p.

    E’ infatti ormai consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui debbono reputarsi lecite e consentite tutte le attività diverse rispetto a quelle riservate alle c.d. professionisti protette; ciò in quanto “l’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette”.

    Ha in proposito riferito il consulente tecnico della difesa, dott. WY, medico legale, che le attività indicate nel capo di imputazione, per sostanziarsi in veri e propri atti medici, devono consistere, quanto all’anamnesi, in una approfondita indagine ricognitiva familiare, personale remota e personale prossima, funzionale ad una descrizione della situazione del paziente, la più completa possibile e caratterizzata dall’utilizzo della precisa terminologia medica, quanto alla diagnosi, nella indicazione di una patologia riconosciuta e convenzionale, quanto alla terapia, nell’intervento volto a rimuovere la causa della patologia, anche, e di norma, attraverso la somministrazione di medicinali e quanto, poi al rilascio di certificati, nella redazione di dichiarazioni relative allo stato di salute del paziente fidefacenti in quanto provenienti da soggetto appositamente abilitato.

    Anamnesi, diagnosi e terapia, quali attività riservate ai soggetti specificatamente abilitati, si pongono pertanto in linea di logica consequenzialità al fine di pervenire alla individuazione di una patologia scientificamente riconosciuta ed alla sua rimozione con tecniche anch’esse convenzionali secondo la scienza medica.

    Quanto riferito dal consulente tecnico, dott. WY, è pienamente condivisibile non solo poiché consente di ritagliare i confini del concetto di atto medico, in quanto tale riservato ai soggetti abilitati, alla stregua del criterio della apposita preparazione tecnico-scientifica e della valorizzazione della specifica professionalità, ma anche poiché si pone in linea con i precedenti giurisprudenziali secondo i quali l’attività riservata al medico si estrinseca nella individuazione e diagnosi delle malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi (crf. Cass. 5838/95).

    Occorre dunque accertare se l’imputato, nello svolgimento della propria attività di osteopata abbia compiuto atti connotati dalle caratteristiche appena riferite, potendosi, per quanto precede, solo in tale caso ritenere realizzata quell’invasione della sfera riservata idonea a fare scattare la tutela apprestata dall’art. 348 c.p.

    Va in proposito da subito evidenziato in cosa l’osteopatia consista.

    Come riferito dall’imputato, non contraddetto da altre emergenze dibattimentali e, soprattutto, confermato dall’altro consulente tecnico della difesa, WX, osteopata, vicepresidente del Registro degli osteopati d’Italia e consulente della commissione parlamentare incaricata della predisposizione del disegno di legge in via di approvazione, l’osteopatia, all’esercizio della quale si accede a mezzo di diploma conseguito a seguito di appositi corsi ed esami cui sono ammessi soggetti muniti di determinati titoli anche diversi dalla laurea in medicina, consiste in una pratica che, tramite l’utilizzo delle mani ed attraverso l’analisi della qualità del movimento e la palpazione consente di eseguire una valutazione delle singole strutture corporee individuando le restrizioni dei movimenti fisiologici che, con opportune metodiche manuali, ripristina durante il trattamento, mirato al riequilibrio eziologico e non sintomatico dei disturbi della persona.

    Si tratta in altri termini di una pratica che non mira a sopprimere un sintomo ma che, attraverso palpazione e leggeri massaggi, tede al potenziamento delle strutture corporee sane in modo tale da esaltare le capacità di compenso del singolo soggetto per consentirgli di pervenire ad un riequilibrio complessivo.

    Da quanto precede derivano evidenti le differenze tra la pratica in parola e la attività medica sia sotto il profilo delle finalità che le ispirano sia sotto il profilo dei trattamenti utilizzati per il conseguimento di dette finalità e da ciò deriva a sua volta anzitutto l’impossibilità di sovrapporre l’anamnesi medica alla c.d. analisi osteopatica.

    Infatti, pur trattandosi in entrambi i casi di attività necessariamente preliminari basate sulla raccolta per iscritto di dati, la analisi osteopatica, a differenza della anamnesi medica descritta dai dott. WY, ha per oggetto il solo paziente e l’individuazione degli schemi posturali dallo stesso adottati al fine di indurre, attraverso il ripristino manuale delle micro mobilità, la risposta organica funzionale dell’individuo.

    Ne consegue dunque, non solo l’utilizzo nelle trascrizioni delle analisi osteopatiche di terminologie differenti rispetto a quelle strettamente mediche tipiche nelle anmnesi medica è funzionale alla formulazione di una diagnosi medica costituisce il punto di partenza delle valutazioni dell’osteopata che, preso atto della patologia in essa specificata, raccoglierà i dati necessari non alla eliminazione di quella patologia ma all’individuazione dell’intervento riequilibratore più consono.

    E, a ben vedere, quanto appena descritto è ciò che è accaduto nel caso oggetto del presente procedimento.

    Le testi XY, YX, XZ, e ZX tutte clienti del giudicabile, dopo avere riferito di domande preliminari rivolte loro dal XXX e della trascrizione di dati da parte di costui su appositi fogli, hanno infatti concordemente precisato di essersi presentate presso lo studio di costui in possesso di diagnosi in precedenza effettuate da medici, dalle quali mai il predetto ebbe a discostarsi e delle quali in ogni caso prese atto.

    Ed è proprio in tale prospettiva che deve essere inquadrato il ricorso, pacifico, al diafanoscopio da parte del XXX per l’esame delle risultanze radiografiche relative a talune clienti. Infatti, poiché la visione di lastre a mezzo di diafanoscopio mai portò il giudicabile a formulare diagnosi differenti o alternative rispetto a quelle mediche di cui le clienti erano già in possesso, il ricorso al citato strumento, non riservato ai medici in genere ma al solo fine del compimento di atti medici veri e propri, nessuna altra ragione può avere avuto se non quella, indubbiamente lecita, di avere una personale percezione del problema della paziente.

    Il XXX dunque non raccolse anamnesi mediche né, tanto meno, formulò diagnosi di patologie.

    D’altra parte le più sopra ricordate differenze tra l’attività medica e la pratica osteopatica, consentono di escludere pure che, successivamente alla analisi, l’imputato abbia provveduto a praticare terapie mediche vere e proprie onde riservate ai soggetti espressamente abilitati.

    L’intervento terapeutico praticato dal XXX quale osteopata, oltre a non mirare alla eliminazione del sintomo attraverso la rimozione della patologia ma limitandosi alla sollecitazione delle strutture corporee sane per esaltarne le capacità di compenso, è infatti consistito in ogni caso, come dichiarato da tutti i clienti escussi, in una delicata manipolazione mai accompagnata dalla prescrizione di farmaci.

    Né può ritenersi che la manipolazione, implicando ovviamente il contatto con il corpo del paziente, sia, per ciò solo, riservata ai medici abilitati, in quanto potenzialmente idonea a peggiorare le situazioni patologiche già in atto onde dovendo essere svolta da soggetti muniti di particolari conoscenze che la sola abilitazione può garantire.

    Ed infatti, anche a volere tralasciare la circostanza per cui la formazione degli osteopati prevede allo stato, ed anche in assenza di specifica disciplina normativa, il sostenimento, tra gli altri, di numerosi esami relativi alla anatomia umana, non può essere trascurato il dato, riferito dallo stesso consulente tecnico medico legale, per cui i messaggi nei quali l’intervento osteopatico si sostanzia sono talmente blandi e leggeri da essere obiettivamente inidonei, qualora non producano il beneficio sperato, ad arrecare danni di sorta al paziente.

    Per quanto precede, neppure gli interventi terapeutici realizzati dal XXX nel corso dello svolgimento della propria attività di osteopata possono reputarsi atti medici penalmente tutelati dalla norma incriminatrice richiamata in epigrafe.

    Resta da considerare se tali possano essere reputati quelli consistiti nel rilascio di certificati attestanti le patologie dei clienti.

    Va in proposito evidenziato che, nell’insieme della documentazione versata in atti, è dato rinvenire un solo documento il cui incipit recita “Si certifica”.

    All’interno di tale scritto, che venne rilasciato a YY, si legge testualmente “Si certifica di aver visitato la Signora YY affetta da dolori lombosacrali e di avere riscontrato una significativa perdita di mobilità delle due articolazioni sacroiliache e della colonna lombare unita ad una perdita della fisiologica lordosi cervicale e ad un appiattimento della cifosi dorsale; esso inoltre risulta vergato su carta intestata a “XXX Studio di osteopatia” con in calce l’apposizione di un timbro riportante le diciture “XXX insegnante di educazione fisica-osteopata”.

    Ne consegue pertanto che ben difficilmente lo scritto in parola, considerato i suoi aspetti formali e contenutistici, può essere considerato un certificato medico munito delle caratteristiche indicate dal dott. WY.

    Quanto agli aspetti formali, tale scritto risulta infatti vergato su di un foglio intestato, in modo chiaro ed esplicito, non a un medico ma ad un osteopata ed insegnante di educazione fisica,con la conseguenza per cui ad esso mai potrebbe essere riconosciuta rilevanza certificativa onde efficacia probatoria di quanto in esso indicato.

    Quanto agli aspetti contenutistici, non può non notarsi come la descrizione delle problematiche della persona cui lo scritto in esame si riferisce sia il risultato dell’esame posturale della stessa onde fotografi una situazione di fatto senza cenno alcuno ad eventuali patologie causa di tale situazione.

    Si è in definitiva in presenza, non di un certificato medico vero e proprio, ma di una semplice dichiarazione avente ad oggetto quanto percepito dall’osteopata ed insegnante di educazione fisica nel corso dell’esame posturale della persona e, in quanto tale, sfornita di qualsivoglia efficacia dimostrativa della situazione patologica, infatti non specificata, della stessa.

    E, a ben vedere, furono proprio di tale tenore le dichiarazioni che il XX rese alla YX quando costei gli chiese se poteva rilasciarle un certificato. Come riferito dalla YX in sede di esame, l’imputato, nell’occasione, le precisò infatti “che quel foglio non poteva avere nessun valore”.

    Dall’insieme delle considerazioni svolte, consegue in conclusione che, in attesa della auspicabile regolamentazione legislativa del settore, l’attività di osteopata, se esercitata, come ha fatto XX nel rispetto delle finalità e delle metodologie sue proprie, non invade in alcun modo sia la sfera della attività medica normativamente tutelata.

    Si tratta certamente di una attività volta ad arrecare sollievo e beneficio a soggetti affetti da patologie mediche, onde si sostanzia in una attività complementare ed ausiliaria rispetto alla attività medica, come peraltro dimostrato dalla collaborazione, ampiamente comprovata dall’istruttoria dibattimentale svolta, tra medici professionisti ed abilitati ed osteopati, ai quali i primi indirizzano loro pazienti.

    Il XXX va pertanto assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

    P.Q.M.

    Visto l’art. 530 c.p.p.

    ASSOLVE
    XXX dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

    Genova, 14.07.2003

    IL GIUDICE Dr. P.Lepri

    Il Cancelliere C1 Isabella Ghiglione

    Sentenza comunicata al Procuratore Generale Il 24.07.03

    L’Operatore Giudiziario B2 Lorena Malagutti

  25. Linda ha detto:

    1) le leggi le fanno in parlamento non i giudi che l’applicano semmai.
    2) mft post 96 è niente (il ministero non lo riconosce, dunque niente ecm, niente concorsi pubblici etc. e con questa sentenza sono completamente fuori)
    3) osteopata non è sanitario e la sentenza parla chiaro…commettono reato e da oggi li denunceremo tutti.
    4) sm stendo un pietoso velo…
    5) Deve essere chiaro che se non si è sanitari Medici o Fisio) si commette REATO!!!
    6) Argomento con fatti…tu continui a fantasticare, vedi un pò dove arriverai.

  26. Christian ha detto:

    Im massoterapeuta se è diverso da osteo, mft e lsm??? Per forza…. non esiste!!!
    stiamo parlando di una figura inventata. Cmq chiariamo l’ennesima volta:
    – Osteo in europa è riconosciuto e in Italia lo sarà mettiti l’anima in pace è dovuto e se pur non sanitario vi faranno piangere!!!!
    – L.S.M. non è sanitario è vero ma come ben sai in Italia ce ne sono di molto bravi e…. sanitario o meno lavoriamo… e grazie alla nostra formazioni riusciamo anche a migliorare stati dolorosi (non chiamiamoli patologici..) dove spesso voi peccate. Questo a voi fa paura e se dovessimo diventare sanitari (equipollenza, proposte di legge varie ecc ecc) ne vedrei di fisio “sclerare”, ne sono convinto!!!!
    – M.F.T. tu dice che non è sanitario??? forse il sito del ministero della salute non l’ha messo però la legge e le sentenze dicono altro, e fino a prova contraria in Italia la legge la fanno i giudici non i siti!!!!
    mettiti l’anima in pace. In un modo o in un altro tra poco perderete la lobby che fino ad adesso vi ha difeso e comincierete la sbattere il muso contro la realtà vera dove se ottieni risultati lavori altrimenti ritorni a studiare, quando va bene altrimenti vai a fare altro.
    ciao Linda

  27. Linda ha detto:

    L’hai letta bene la sentenza?
    Abuso di professione medica e fisioterapica, o si è sanitari o si commette reato. Il massoterapeuta è diverso legalmente dall’osteo, dallo sm o dal mft?
    Osteo è sanitario?
    Mft è sanitario?
    Sm è sanitario?
    Non sono interpretazioni mie ma di un avvocato che l’ha letta e me l’ha inviata, state molto attenti altro che UE e riconoscimenti, questa è la sentenza della suprema corte di cassazione e fa giurisprudenza.

  28. Christian ha detto:

    Il massoterapeuta??? ma cos è ??? conosco Osteopati, chiropratici ecc..ecc..
    Prima di risponderti, cortesemente, potresti spiegarmi di che tipo di figura parliamo…
    perchè se si tratta di un improvvisato massaggiatore è più che lecita la sentenza… ma se si tratta di un Osteopata ( definito massoterapeuta chissà per quale motivo…) allora è diverso.
    Comunque aspetto chiarimenti.

  29. Linda ha detto:

    NO SANITARIO…NO PARTY!!!

    Risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che, non conoscendo i limiti della sua professione, fa dei massaggi “per lenire e curare” le artrosi cervicali , i dolori i crampi e le distorsioni.

    Infatti, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 47028 di oggi, “con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p., l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, insecusabile per colui il quale ha un onere specifico di informazione a riguardo”.

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 10 dicembre 2009, n.47028 – Pres. De Roberto – est. Agrò
    Ritenuto in fatto

    1. Severino T., ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
    2. Il ricorrente, avendo conseguito il titolo di massoterapeuta, si era sempre limitato ad effettuare semplici massaggi non a scopo curativo, indirizzando i pazienti alle strutture idonee allorché manifestavano qualsivoglia patologia. In particolare la sentenza sarebbe illogica quando afferma che il T. ha effettuato visite ai pazienti, contestualmente esaminando radiografie e referti.
    3. In ogni caso nella fattispecie, dato il regolare titolo conseguito e data la natura di norma penale in bianco dell’art.348 c.p., difetterebbe il dolo richiesto.
    Considerato in diritto
    1. Il ricorso è inammissibile.
    Con il primo motivo, affermandosi che il ricorrente si era limitato a effettuare interventi rilassanti e di benessere, si propone una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata in sede di merito e non si manifestano i motivi per i quali simile accertamento sarebbe in qualche modo viziato.
    Basti infatti ricordare che già il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, aveva invece affermato che >

    Note: risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che esegue massaggi per lenire e curare, secondo un proprio programma di sedute, diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, dolori osteoarticolari, ernia iatale e discale.

    il T. eseguiva massaggi per lenire e curare, secondo un proprio programma di sedute, diverse patologie, quali artrosi cervicale e lombosacrale, dolori conseguenti a crampi e distorsioni, dolori osteoarticolari, ernia iatale e discale, osteoporosi, nervo sciatico, tunnel carpale, stiramento muscolare e dolori reumatici, talora improvvisando una diagnosi sulla scorta della manifestazione dolorosa e talaltra esaminando lastre, radiografie e referti.
    2. Manifestamente infondata è poi la seconda censura perché, proprio con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art.348 c.p., l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, inescusabile per colui il quale, come il ricorrente, aveva un onere specifico di informazione, secondo quanto ha insegnato da Corte Cost. con sentenza a 364 del 1988.
    3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille euro.

    P.Q.M.
    La Corte di Cassazione

    dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.

  30. Christian ha detto:

    Legislatura 16º – Disegno di legge N. 713

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa dei senatori BOSONE, Ignazio Roberto MARINO, BIONDELLI,
    CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, MONGIELLO e Paolo ROSSI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2008

    Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati
    in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria

    Che tu sappia è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale???

    Come vedi è un disegno di legge proposto il 29.05.2008 da allora ne sta passando di acqua sotto i ponti… ti ricordo che siamo al 2010 e ad oggi non mi sembra sia diventata legge, anzi è ancora in atto la famosa riforma delle figure sanitarie …stiamo a vedere… gia te lo dissi tempo fa…
    Per quanto riguarda gli mft hanno una sentenza del consiglio di stato del 2007 e per ora a quella si possono tranquillamente appoggiare.. e tu lo sai vero??? In sicilia in nas chiusero uno studio di mft per abusivismo.. di fronte a questa sentenza gli stessi nas l’hanno fatto riaprire…. la legge e legge e le chiacchiere come dici tu sono aria fritta….!!
    e poi voi non siete altro che i “figli”, usciti male, di figure come mft, tdr, fkt ecc. Voi non esistevate proprio. (L’ex-isef ha più storia di voi!!!) E ora rinnegate le origini??? da voi c’era da aspettarselo.
    ah.. gli ecm e l’iva??? è vero gli mft non sono obbligati a farli e non risulta che paghino l’iva.. ma anche questo è tutto merito dei legami fuori dall’ambiente riabilitativo che la tua associazione ha..(penso tu abbia capito..è tutto una forzatura che smetterà presto!!!) E poi è chiaro come gli ecm siano l’unica via di fuga che vi è rimasta per mettervi al passo con i tempi… pensa che che ho conosciuto tuoi colleghi frequentare corsi di touch for health perchè? perchè sono così umili da vedere al di là del proprio naso …. c’è da prendere esempio!!!
    E poi …gli osteopati da 150 ore ..dopo tutto quello che ho scritto quello che ti ha consigliato luca è giusto prova confrontarti con uno di loro. Se vuoi te lo presento io un LSM e Osteopata (in max dell’abusivismo..) ma davvero bravissimo che ti potrebbe erudire un pò dimostrandoti che maestri assoluti o presunti tali non nè esistono e tantomeno un fisio può sentirsi tale se “in giro” ci sono oste, chiropr, rolfer ecc …credo che ci sia tanto da imparare da loro per tutti sopratutto per voi!!!
    Buon Natale

  31. coscienze ha detto:

    E’ stato un piacere. Buon Natale

  32. Alessio ha detto:

    Io non devo impaare nulla, tanto meno da uno come te, ti saluto, stattene qui in questo meraviglioso forum insieme ai 4 inneggiatori all’abusivismo.
    Mi tiro fuori, troppa ignoranza, buon natale.

  33. coscienze ha detto:

    perche’ ho cancellato i tuoi commenti? perchè devi imparare ad argomentare con i toni e i modi corretti. Come vedi l’ultimo commento, è pubblicato, per gli altri, invece, fin quando noterò che ci sono offese o attacchi inutili, li cancello immediatamente.
    Auguri

    L’admin

  34. Alessio ha detto:

    Ecco il disegno di legge che farà pulizia, NON BUTTATE VIA DENARO a meno che non siete medici.

    Legislatura 16º – Disegno di legge N. 713

    DISEGNO DI LEGGE
    Art. 1.
    (Finalità e oggetto della legge)
    1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il
    pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute
    dell’individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei
    medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all’interno di un rapporto consensuale e
    informato con il paziente.
    2. La Repubblica italiana riconosce l’esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali,
    esclusivamente esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria e da
    laureati in veterinaria.
    3. La presente legge si propone, altresì, di realizzare l’interazione delle medicine non
    convenzionali con la biomedicina nella visione della medicina centrata sulla persona.
    Art. 2.
    (Medicine non convenzionali riconosciute)
    1. Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi della presente legge, comprendono
    i seguenti indirizzi terapeutici:
    a) agopuntura;
    b) chiropratica;
    c) fitoterapia;
    d) medicina antroposofica;
    e) medicina ayurvedica;
    f) medicina omeopatica;
    g) medicina tradizionale cinese;
    h) omotossicologia o medicina fisiologica di regolazione;
    i) osteopatia;

  35. coscienze ha detto:

    ALESSIO SEI PREGATO DI MANTENERE I TONI BASSI, ALTRIMENTI COME PUOI NOTARE, I TUOI COMMENTI VENGONO CESTINATI IMMEDIATAMENTE. GRAZIE

    L’ADMIN

  36. luca ha detto:

    Rispondo in due parole:
    1)chi non ha avuto grandi vantaggi nella fisioterapia, si rivolge all’osteopata nel 90% dei casi
    2) la fisioterapia sara’ anche riconosciuta, per carita’, ma propone gli stessi protocolli, da una vita oramai, veramente STRASUPERATI.
    3) Se dici che l’osteopatia è superata, probabilmente confondi l’osteopatia con la fisioterapia…PERCHE’ NON TI CONFRONTI CON UN OSTEOPATA?
    4 ed ultimo) ti ripeto, è inutile cercare di far vedere la realta’ a chi, disperatamente parlando, non vuole vederla…quindi resta cosi’, convinto delle tue idee sbagliate…l’importante è esserne convinti veramente. Buone feste.

  37. Alessio ha detto:

    Non c’è nulla da capire nè devo farmene una ragione, siamo a Natale 2009 e la situazione è la stessa di 10-20-40 anni fa!
    1) L’osteopatia è vetusta e superata dagli enormi passi che fa gg per gg la medicina tradizionale-fisioterapia.
    2) Non è riconosciuta nè di provata efficacia.
    3) Fatturano come i fattucchieri senza esenzione IVA
    4) I medici se ne arrogano il diritto e cmq fa presupporre abuso di professione sanitaria.
    5) Sono ciarlatani da 150 gg di lezioncine in istituti pvt, ben lontani da 3-5 anni VERI fatti all’università. Un ricovero per chi ha fallito i test a fisioterapia.
    6) I fisioterapisti sono gli unici per preparazione, competenze e LEGGE a poter riabilitare, il resto sono chiacchiere ed aria fritta.
    7) Con l’ordine si metterà ordine a mode e modaioli che mettono a repentaglio la salute dei cittadini.
    Buon natale anche a te se non te li ho già dati.

  38. luca ha detto:

    IO CREDO CHE SIA INUTILE ACCENDERE DISCUSSIONI INUTILI QUANDO LA REALTA’ OSTEOPATICA E’ RAPPRESENTATA MOLTO SEMPLICEMENTE DAI NUMERI CHE PRODUCE. OGNI ANNO SEMPRE PIU’ PERSONE SI RIVOLGONO AD UN OSTEOPATA E IL FISIOTERAPISTA HA PERSO LO STRAPOTERE CHE PENSAVA DI AVERE..UNA COSA E’ CERTA: OSTEOPATIA VERRA’ RICONOSCIUTA, SEMPLICEMENTE PERCHE’ LA COMUNITA’ EUROPEA HA IMPOSTO ALLO STATO ITALIANO DI RICONOSCERE LA MAGGIOR PARTE DELLE FIGURE SANITARIE NON CONVENZIONALI (TRA CUI L’OSTEOPATIA).
    IN PAROLE POVERE ALESSIO, QUESTO NON LO DICIAMO IO O CHRISTIAN, MA L’EUROPA..FATTENE UNA RAGIONE,SO CHE E’ DIFFICILE DA CAPIRE.
    Buon Natale.

  39. Alessio ha detto:

    In Italia esiste solo il fisio per legge a riabilitare, i mcb sono arte ausiliaria e sai bene che non hanno autonomia e non possono che fare per regio decreto massaggio e meccanoterapia STOP.
    Comunque si stanno allargando troppo con pretese che chi con 3 media e corsetto non può e non deve avere, dunque non meravigliarti se a gg faremo l’ennesimo ricorso al tar.
    Il resto dalla terapia fisica ad altro (anche se con la dovuta e necessaria prescrizione medica è ABUSO).
    I mft post 96 non sono nulla, dai, vedi che non ve ne è traccia sul sito del ministero?
    Vedi che non possono fare nulla se non di nascosto?
    Vedi che non esistono concorsi, obbligo ecm etc?
    Non figurano tra i sanitari (fatturano con Iva a cui i VERI SANITARI sono esenti), a che titolo massaggiano a fanno al max terapia fisica?
    A proposito gli ecm sono obbligatori per legge e li facciamo dunque non per colmare lacune ma perchè siamo obbligati.
    Sm deve insegnare ginnastica STOP, non ha nè competenze, nè titoli per legge e la risposta del ministero è stata chiarissima.
    Osteopatia etc. poi sono ciarlatani da 150 gg di lezione diluiti in 6 anni, non riconosciuti nè normati alla stregua dei cartomanti, numerologi e fattucchieri, devi faretene una ragione e devi argomentare con criterio secondo coscienza e leggi.
    Buon Natale

  40. Christian ha detto:

    TI RISPONDO PRECISAMENTE…ALLORA HAI SCRITTO:

    Ti rispondo a nome della collega (TI RIFERIVI A LINDA)
    E’ GIUSTO CHE UNA PERSONA ADULTA PARLI PER SE E CREDO (SPERO) CHE LEI NON ABBIA BISOGNO DI TE… E POI ANCHE SE SEI UN FISIO (QUINDI COLLEGHI) LASCIA A LEI LA LIBERTA’ DI RISPONDERE.. SAREBBE RISPETTOSO DA PARTE TUA …O ANCHE TRA DI VOI NON CI RIUSCITE?
    nessuna sindrome, non vogliamo invasioni di campo sopratutto da parte di incompetenti.
    INCOMPETENTI??? MA CHI SEI TU PER GIUDICARE…
    UN CICLO DI STUDI, CON LEGGI A SEGUITO (MFT TRIENNALE, MCB, TDR, ECC) PERMESSO DALLO STATO IN CUI TU LAVORI… SE NON GLI VIENE DATO CREDITO ALLORA TUTTE QUELLE FIGURE… FISIO, NEUROMOTRICISTA, TERAPISTA OCCUPAZIONALI ECC… ECC …NON HANNO SENSO . SE IL LORO CICLO DI STUDIO LO METTIAMO IN DUBBIO DOBBIAMO FARLO ANCHE CON IL TUO E CON IL MIO… E’ PIù CORRETTO DIRE CHE ESISTONO SINGOLE PERSONE INCOMPETENTI MA QUESTO RIGUARDA TUTTE LE CATEGORIE (FISIO, OSTEO, LSM, MFT, TDR ECC)… PENSACI BENE!!! E’ MEGLIO LAVORARE E DARE IL MASSIMO CHE GIUDICARE….
    Hai mai sentito di un fisio che vuole insegnare ginnastica nelle scuole?
    IN SCUOLA NON POTREBBE ..PEDAGOGIA, PSICOLOGIA GEN E DEI GRUPPI, SOCIOLOGIA NON LE HA FATTE COME MATERIE!!! NOI GINN MEDICA, BIOMECCANICA, MEDICINA SPORTIVA ECC.. SI… QUINDI..TRAI LE TUE CONSEGUENZE (FORSE SIAMO PIù ATTINENTI NOI ALLA RIEDUCAZIONE CHE VOI, OVVIAMENTE, ALL’INSEGNAMENTO)
    30 ore di massaggio, ma la tecnica la impari subito,
    PARLI PROPRIO DELLE BASI (SFIORAMENTI, FRIZIONI, IMPASTAMENTI ECC) LA TECNICA BASE LA IMPARI SUBITO. VERO! MA RICORDA CHE CI SONO FIOR FIORE DI GRANDI PROFESSIONISTI CHE APPROFONDISCONO IL LAVORO MANUALE PERCHè HA INSITO UNA COMPLESSITà SPAVENTOSA.. ALCUNI DIAGNOSTICANO CON LE MANI (OSTEO, CHIROPRATICI, TERAP CRANIO-SACRALI ECC) …E POI UN FISIO, DOPO QUESTO, FA SOLO 30 ORE??? SANITARIAMENTE INACCETTABILE.
    E POI LA VOSTRA ASSOC SI METTE PURE A GRIDARE ALL’ABUSIVISMO PER CHI CON PASSIONE SI METTE IN GIOCO IN CORSI RICONSCIUTI (MFT, MCB, TDR, EX-MOS, ECC) DOVE FARE MANUALITà è ALL’ORDINE DEL GIORNO (OVVIAMENTRE NON L’UNICA COSA)!!! QUESTO è ANCORA PIù INACCETTABILE… MA TANT’è!!!!
    il problema è sciropparsi 4000 pagine di anatomia e fisiologia articolare e poi se proprio ci tieni abbiamo corsi post-base di massaggio.
    4000 PAG ..NON SEI E NON SARAI MAI L’UNICO..GUARDA CHE LIBRI TIPO IL KAPANDJI, IL BROTZMAN ECC LO COMPRIAMO ANCHE NOI A SCIENZE MOTORIE E NON SOLO (E QUESTI SONO SOLO ESEMPI) … RIPETO NON SEI L’UNICO!!!!
    FATE I CORSI POST-BASE ??? ALLORA AVEVO RAGIONE IO… AVETE BISOGNO DI COLMARE DELLE LACUNE… PERCHè SE COSì NON FOSSE IL MASSAGGIO CON LE VOSTRE 30 ORE BASTEREBBERO. E POI PRIMA MI SCRIVI CHE SIETE PROFESSIONALIZZATI AL MASSIMO IN UNI E POI FATE I CORSI CHE (IN ALTRA OCCASIONE…) CRITICAVI?? BHO….
    Non interessa molto il massaggio al fisio e lo delegano volentieri, poi però dal dito si prendono il braccio e vogliono fare altro, questo non va bene.
    NON INTERESSA??? A PARTE CHE OLTRE AL MASSAGGIO DELEGATE ANCHE ALTRO (MOBILIZZAZIONI, ELETTROMEDICALI )…MA ALLORA PERCHè VI LAMENTATE CHE ALCUNE SCUOLE PROSEGUANO NELLA LORO FORMAZIONE PER MASSAGGIATORI (FIGURATI CHE I MOS TEMPO FA HANNO CAMBIATO IL LORO PROFILO PER NON ESSERE AGGREDITI … TOGLIENDO MOLTO DEL PROFILO PRECEDENTE MA NON è SERVITO A NULLA…LA VOSTRA ASS CONTINUA CONTRO TUTTO E TUTTI E QUESTO è A FAVORE DEL MALATO !!! A ME NON SEMBRA!)
    L’UNICA COSA CHE POTREBBERO INVADERVI EVENTUALI PSEUDO-INCOMPETENTI SAREBBE LA RIABILITAZIONE NEUROLOGICA … MA SU QUESTO AVRESTE PERFETTAMENTE RAGIONE … FIGURATI MI METTEREI IO DALLA VOSTRA PARTE… MA SOLO IN QUESTO PERò PERCHE IN TUTTO IL RESTO COME GIà TI SCRITTO MI SEMBRA CHE VI STIATE VITTIMIZZANDO TROPPO….
    Così è stato, così è, così sarà…
    COME PER ALTRE OCCASIONI TI RIPETO: IO ASPETTO!!!
    Buon Natale anche a te.
    ANCHE A TE E.. CREDIMI …. TE LO STO AUGURANDO SINCERAMENTE!

  41. Alessio ha detto:

    Ti rispondo a nome della collega, nessuna sindrome, non vogliamo invasioni di campo sopratutto da parte di incompetenti.
    Hai mai sentito di un fisio che vuole insegnare ginnastica nelle scuole?
    30 ore di massaggio, ma la tecnica la impari subito, il problema è sciropparsi 4000 pagine di anatomia e fisiologia articolare e poi se proprio ci tieni abbiamo corsi post-base di massaggio.
    Non interessa molto il massaggio al fisio e lo delegano volentieri, poi però dal dito si prendono il braccio e vogliono fare altro, questo non va bene.
    Così è stato, così è, così sarà…
    Buon Natale anche a te.

  42. Christian ha detto:

    Pace???? Mi sento più che in pace..anzi spero che tu un giorno potrai arrivare ai miei livelli….. di pace si intende!
    Torniamo a noi!!!!
    I principi li conosco dell’elettroterapia …. ma in molti centri è diventata la panacea di tutti i mali….e guarda caso chi se ne occupa ..il fisio. Senza parlare della ginnastica medica di gruppo che ho visto fare… a 10 persone diverse (con la stessa patologia) ma con individualità diverse …a tutti la stessa cosa… ti sembra giusto??
    150 gg di corso… ribadisco che sono i giorni che fa chi è laureato… quindi con una base teorica (si spera…) e poi esiste il tirocinio ( mi sa che lo fate anche voi …sbaglio 🙂 …) e di ore ne fanno tante….
    lobby??? voi lo siete da quando è nata la figura…. ma è palese…. è solo grazie a quella che avete potere di opporvi a tutti (osteopati, M.O.S., M.f.t., L.S.M. ecc) io dico spesso che soffrite di sindrome da vittimismo… tutti contro di voi…tutti che vogliono distruggervi…. NO DIO MIO!!! Cercate un pò di pace ..ormai è tempo….
    La massoterapia ??? Non mi hai detto quante ore fai in Uni???? Allora????

    Con tanta pace e tanto affetto ….
    Ah…. Buon Natale !!!

  43. linda ha detto:

    Che ragionamenti…certo che sono sicura. L’elettroterapia è sottovalutata, ma se ne conosci i principi fisici e la dosimetria fa miracoli, odio i programmi pre-impostati.
    L’osteopatia ripeto essere una preparazione di 150 gg. cosa si apprenda in 150 gg. è un mistero.
    I laureati in quanto tali non possono essere ciarlatani, possono essere non adeguatamente preparati, i ciarlatani sono i non riconosciuti e se vuoi intendere intendi pure.
    Nessuna lobby, i fisio fanno i fisio come gli avv. fanno gli avv e i commercialisti i commercialisti, nessuno si sognerebbe di fare 150 gg di studio in legge o in contabilità per arrogarsi gli stessi diritti e la stessa preparazione di un laureato, siamo seri!
    La massoterapia rientra nei ns piani di studio e qualora la si volesse approfondire ti rammento che facciamo sacchi di ECM tra cui anche corsi di massoterapia.
    Datti pace Christian

  44. Christian ha detto:

    preparazione superiore??? sei sicura??
    tu nel triennio quante ore di massoterapia hai fatto? sii sincera!!!!
    a me risulta che molti di voi si dedicano quasi totalmente all’elettroterapia e all’esecuzione di protocolli standardizzati mentre i più virtuosi si dedicano a fare il vero lavoro da fisio (valutando, ricercando e studiando metodiche sempre più valide) o addirittura si iscrivono ad osteopatia…
    ripeto sei sicura che l’università sia l’unica garante di una formazione superiore??? sai perchè te lo chiedo? vedo troppi ciarlatani LAUREATI. e in compenso conosco tanti terapisti NON LAUREATI davvero validi…
    ME LO SPIEGHI????
    Eppure di concetto non dovrebbe essere così… ma sarà che la spiegazione sta nel semplice fatto che studiare a casa o in un’aula di università non conta, ma ciò che conta è studiare????
    Però dalla tua parte c’è che sei fisio …hai un titolo riconosciuto dallo stato..e questo ti tutela…. ma purtroppo “questo” è il vero cancro di un’Italia che dovrebbe crescere rinnegando quelle LOBBY che si porta dietro da decenni di cui tu purtroppo fai parte.
    E’ vero resterò a guardare …. con speranza ma anche con la convinzione che le cose DEVONO cambiare…. è giunto il tempo …
    ciao

  45. linda ha detto:

    A me non piace aspettare ecco perchè ho scelto di fare l’università, riconosciuta e garante di una preparazione superiore, parliamo di 3 anni VERI + specializzazione, altri 2 a tempo pieno per un totale di 1500 gg, 10 volte quello che frequenta un osteopata, tu aspetta…

  46. Christian ha detto:

    Grave se è solo questo quello che riesci a scrivere…. ok …cmq ti rispondo ….
    si aspetto !!! e con molta curiosità!!!
    Spero che ti soddisfi e che ti sia esauriente….

  47. Linda ha detto:

    Certo certo, tu aspetta intanto.

  48. Christian ha detto:

    I tempi cambieranno con il riconoscimento di osteopati, chiropratici, naturapati, riflessologi ecc…e i professionisti attuali …quelli veri si adatteranno e si impegneranno a migliorare. Tu probabilmente non ragioni in questi termini… non è colpa tua è semplicemente che sei cresciuta così… puoi cambiare o restare così a te la scelta….
    Ciao ..ciao

  49. linda ha detto:

    Mi annoia continuare, tu con la tua io con la mia, staremo a vedere…150gg non possono tramutare un lsm o un infermiere in un sanitario o cmq in qualcuno che “mette le mani su un paziente”, la scuola può scrivere quello che vuole è un suo diritto.

  50. Christian ha detto:

    Ciao Linda partecipo anch’io alla discussione se permetti….

    Negli altri paesi non fanno 150 gg diluiti in 6 anni, in Italia chi ti dice che la riconosceranno?
    – In italia è svolta in 150 giorni più o meno solo per i laureati triennali e rispettando le direttive dell’associazione europea a cui fa capo il R.O.I. La riconosceranno perchè siamo l’unico stato dove c’è questa anomalia professionale e la riforma sanitaria che sta per iniziare l’affronterà sicuramente…idem per chiropratica… ricucendo finalmete quella “lobby” che tra fisio e medici ha un pochino rotto…perchè la complementarietà di altre discipline è reale ed efficace e sopratutto molta gente ne vede i risultati….

    E’ vetusta, ferma ed immobile a 150 anni fa, non tiene conto dei passi enormi che ha fatto la medicina, non è normata ne riconosciuta, chi dice inesattezze tu o io?
    – Ma di quale osteopatia hai sentito parlare??? forse confondi con la pranoterapia? cmq … se vai sul sito della SOMA ( è una scuola) ti daranno modo di avere dei collegamenti diretti con PUBMED..sai cos’è PUBMED?
    E poi perchè se così obsoleta come disciplina …molti fisio, LSM, terapisti occupazionali, MFT triennali,…ecc…ecc.. scelgono di frequentarla??? tutti una massa di pirla??? non credo….

    Chi ha affermato all’inizio essere professione sanitaria primaria?
    -in qst c’è un errore…effettivamente non è una professione sanitaria e probabilmente non lo sarà mai..ma sicuramente diventerà un figura riconosciuta e qst non va necessariamente visto come una minaccia x nessuna categoria….

    un saluto

  51. Linda ha detto:

    Art. 15 codice deontologia medica

    – Pratiche non convenzionali –
    Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità
    della professione e si esprime nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
    professionale del medico.
    Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti
    specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione
    del consenso.
    E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel
    settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.

    Fai clic per accedere a attach_3819.pdf

    Negli altri paesi non fanno 150 gg diluiti in 6 anni, in Italia chi ti dice che la riconosceranno?
    E’ vetusta, ferma ed immobile a 150 anni fa, non tiene conto dei passi enormi che ha fatto la medicina, non è normata ne riconosciuta, chi dice inesattezze tu o io?
    Chi ha affermato all’inizio essere professione sanitaria primaria?
    Sono praticoni, null’altro, di scientifico c’è zero, nessuna evidenza nell’ebm.

  52. luca ha detto:

    forse non sai o non vuoi sapere che in tantissimi stati nel MONDO è riconosciuta esattamente come tutte le altre professioni sanitarie…e fra qualche anno verra’ riconosciuta anche in Italia, per forza. Hai detto delle cose inesatte, conosco tantissimi medici che collaborano con osteopati all’interno di ospedali addirittura..sara’ anche una moda come dici..MA FUNZIONA E BENE ANCHE. non preoccuparmi che nessuno vuole rubarvi il lavoro..se siete cosi’ convinti della vostra disciplina, che paura avete? tranquilla..non ti succedera’ nulla.

  53. linda ha detto:

    Non lo nego e povero chi ci capita.

  54. linda ha detto:

    E cosa c’entra la fisioterapia? A parte che se permetti mi rivolgo prima ad un medico e successivamente ad un laureato RICONOSCIUTO (anche fisioterapista certo) e non ad un praticone con una preparazione di 150 gg diluita in 6 anni NON RICONOSCIUTO, mi faccio fare una ricevuta esente iva che scarico (cosa che non posso fare se mi rivolgessi ad un osteopata), è una moda null’altro, pratica ferma a 120 anni fa, vetusta, non riconosciuta dalla comunità medico-scientifica (infatti non ve ne è traccia nell’ebm) e inoltre il codice deontologico dei medici VIETA di collaborare con questo tipo di figure (osteopata, shatsuterapeuta, iridologo etc,).

  55. luca ha detto:

    la cosa comica è che dite tutti sempre la stessa cosa…la realta’ è un’altra: l’osteopatia è una disciplina molto piu’ avanti della fisioterapia…e i numeri parlano chiaro. Sono sempre di piu’ le persone che si rivolgono all’osteopatia, è un dato oggettivo non puoi negarlo.

  56. linda ha detto:

    Anche la Marchi era una realtà e allora? Diffondi notizie false, l’osteopata non è sanitario, è una realtà degna di nota quando la si studia a tempo pieno come in tutte le facoltà e non 25 giorni l’anno come in Italia in scuole pvt a pagamento, che cultura può avere uno che ha studiato 150 giorni?
    L’osteopatia è il rifugio di chi fallisce i test alle facoltà a numero chiuso, un pò di onestà please.

  57. luca ha detto:

    Linda mi dispiace sottolinearti che la critica che stai muovendo non è contro di me ma contro quello che è emerso dal bollettino NOTIZIARIO AGOSTO 2009 dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Bologna..vai a rileggertelo se vuoi. Grazie
    L’osteopatia è una realta’, c’è poco da discutere..!

  58. linda ha detto:

    L’attività osteopatica non costituisce esercizio abusivo della professione medica o fisioterapica in quanto l’osteopata svolge una professione sanitaria primaria, cioè indipendente, autonoma e distinta dalle aree medica e fisioterapica, tutelata in Italia dal Registro degli Osteopati Italiani.

    PROFESSIONE SANITARIA? DA QUANDO?…LA LEGGE?
    Ma vogliamo essere seri e documentarci invece di fare inutili copia-incolla?

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